Le nuove regole tecniche sulle firme elettroniche

dicembre 13th, 2011

Dopo la consultazione pubblica sulla prima bozza delle nuove regole tecniche sulle firme elettroniche, effettuata dal 4 al 21 luglio 2011, è stata elaborata la nuova versione delle regole tecniche, che dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Scarica qui il nuovo testo in PDF delle “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, firme elettroniche qualificate, firme elettroniche digitali e validazione temporale dei documenti informatici

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Solo comunicazioni telematiche tra imprese e pubbliche amministrazioni

novembre 18th, 2011

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 (G.U. 16.11.2011 n. 267) – Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, inserito dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l’on. Renato Brunetta e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;

Rilevata la necessita’ di stabilire le modalita’ di attuazione della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonche’ la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, fissandone i relativi termini;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa;

Decreta:

Art.1

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

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Chiarimenti sulla PEC delle società dal Ministero dello Sviluppo Economico

novembre 12th, 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, chiarisce la disposizione di cui all’ art. 16, comma 6, del decreto legge 185/2008, che impone che entro il 30 novembre tutte le società iscritte al registro delle imprese siano dotate di indirizzo di PEC, qualunque sia la data di iscrizione delle medesime.

La circolare  indica le imprese tenute, le modalità attuative, i soggetti obbligati e le conseguenze per l’eventuale inosservanza della suddetta disposizione.

Qui la circolare del Ministero Sviluppo Economico sulla PEC delle società (in pdf immagine).

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Il decreto sull’applicabilità del CAD all’amministrazione economico-finanziaria

ottobre 8th, 2011

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011 (G.U. 3 ottobre 2011 n. 230) – Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD) all’Amministrazione economico finanziaria.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera d), che modifica l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;

Visto, in particolare, l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto conto dell’esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione economico-finanziaria;

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L’accesso telematico delle pubbliche amministrazioni agli indirizzi PEC dei professionisti

ottobre 4th, 2011

Autore: Giorgio Rognetta (4 ottobre 2011)

Le novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico in materia di posta elettronica certificata (PEC) si affidano, per la loro concreta attuazione, ad un flusso sicuro di informazioni relative agli indirizzi, intercorrente tra pubbliche amministrazioni, ordini professionali, imprese e cittadini.

In effetti, se il mittente non ha la possibilità di fare affidamento su un determinato indirizzo PEC quale domicilio informatico del destinatario, le buone intenzioni del legislatore sono destinate a rimanere insoddisfatte.

Ci occupiamo, in questa sede, degli indirizzi PEC dei professionisti, e di come le pubbliche amministrazioni possano accedervi per gli adempimenti amministrativi di loro competenza: a tal fine è opportuno esaminare le norme in materia, indicando i passaggi principali.

1) D.L. 185/2008: obbligo di pubblicare gli elenchi dei professionisti

L’art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009) ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC (che i professionisti devono avere comunicato ai rispettivi ordini entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. n. 185).

Il comma 10 dello stesso art. 16 aggiunge che la consultazione telematica dei singoli indirizzi PEC debba avvenire liberamente e senza oneri, riservando alle sole pubbliche amministrazioni la possibilità di estrarre elenchi di indirizzi per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Non appena emanate le suddette norme, ci siamo permessi di rilevare che difettava una disciplina delle modalità di pubblicazione e consultazione di tali elenchi; infatti, tutto sembrava essere rimesso alla buona volontà (e all’inevitabile improvvisazione) degli ordini professionali, con conseguenze negative anche in tema di uniformità della gestione dei relativi flussi di indirizzi da parte dei soggetti interessati.

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Estesa la CEC-PAC agli utenti di nazionalità straniera

settembre 30th, 2011

Il servizio di CEC-PAC “PostaCertificat@”, a partire dall’11 luglio 2011, è stato esteso anche ai cittadini di nazionalità straniera residenti nel territorio italiano e in possesso di un valido codice fiscale.

Per richiedere il servizio, occorre seguire la procedura sul portale web www.postacertificata.gov.it.

 

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CEC-PAC: prorogata al 31.12.2011 l’assegnazione delle caselle agli aspiranti supplenti

settembre 30th, 2011

L’assegnazione delle caselle di CEC-PAC PostaCertificat@ agli aspiranti supplenti è stato prorogata al 31 dicembre 2011.

Il servizio riguarda gli aspiranti supplenti registrati al sistema informativo POLIS del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Il MIUR ha scelto di utilizzare un canale automatico per permettere l’attivazione delle caselle di Postacertificat@ degli aspiranti supplenti che, in virtù della procedura di accreditamento al sistema POLIS, hanno già effettuato il passaggio di identificazione presso le segreterie scolastiche.

Le scuole potranno così effettuare la maggior parte delle convocazioni per le supplenze utilizzando le CEC-PAC. L’assegnazione delle caselle di CEC-PAC interessa, in particolare, gli aspiranti supplenti che hanno presentato il modello B su POLIS (Istanze On Line) nell’ambito delle domande di inclusione nelle graduatorie d’istituto del personale docente per il biennio 2009/11.

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