TAR Puglia – Sez. I – Sentenza n. 1019 del 24 maggio 2012
FATTO e DIRITTO
La ricorrente P. s.r.l. impugna la propria esclusione (deliberazione n. 42/2011 della Azienda Sanitaria Locale BAT) dalla procedura telematica ex art. 125 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 indetta dalla stessa ASL per la fornitura di circuiti e umidificatori per respiratori meccanici da assegnare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Barletta e Trani. Contesta, altresì, l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata C.
L’esclusione della deducente è motivata con riferimento alla omessa sottoscrizione della propria offerta. Il gravato provvedimento di esclusione cita Cons. Stato, Sez. IV, 31.3.2010, n. 1832 secondo cui “La mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza
della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.”.
La ricorrente censura, inoltre, la nota prot. n. 52781 del 27.7.2010 contenente l’invito ex art. 125 dlgs n. 163/2006 nella parte in cui non prevede espressamente, ai fini della ammissibilità dell’offerta, la necessità della sottoscrizione mediante firma autografa ovvero in forma digitale. Rileva l’interessata di aver inviato la propria offerta con un file di testo in calce alla quale era apposta l’indicazione “P. s.r.l.”; che la procedura telematica per cui è causa è disciplinata dal d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101 richiamato dall’art. 253, comma 14 dlgs n. 163/2006; che la suddetta normativa consente la presentazione alla P.A. di istanze e dichiarazioni in via telematica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto; che la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nel provvedimento di esclusione riguarda una gara tradizionale (cartacea), non già telematica.















