Archive for the ‘LEGISLAZIONE’ Category

Pubblicato il regolamento sulle fatture elettroniche (DM 55/2013)

mercoledì, maggio 22nd, 2013

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 118 del 22 maggio 2013) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55: “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244“.

Il nuovo regolamento contiene attese disposizioni in materia di fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio. Dopo le regole tecniche sulle firme elettroniche pubblicate ieri, prosegue il cammino del nostro Paese sulla strada della digitalizzazione, anche se la decorrenza dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica viene posticipata.

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

Pubblicate le nuove regole tecniche sulle firme elettroniche

martedì, maggio 21st, 2013

Nella Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 117 del 21 maggio 2013), è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, contenente “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” del codice dell’amministrazione digitale.

Commenteremo le nuove regole tecniche su questo blog.

 

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

Notifiche in proprio tramite PEC: sentenza del TAR Campania

martedì, aprile 23rd, 2013

Il TAR Campania, con la sentenza che riportiamo di seguito, interviene sulle notifiche in proprio tramite PEC: la sentenza è in parte conforme a quanto da noi già riportato nel commento su http://www.firmadigitale.net/?p=1065. Occorre tuttavia aggiornare la materia alla luce delle modifiche normative successive.

Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013

FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, precedente affidataria dei servizi informatici del Comune di X, impugna la nota dell’ente prot. n. 13/AA.GG. del 03.12.2012, a mezzo della quale è stato comunicato il respingimento della sua domanda di accesso agli atti del 26.10.2012, motivata con il difetto di legittimazione attiva e di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata di cui sarebbe titolare. La ricorrente espone, in punto di fatto, di ritenere con ragionevole certezza che gli atti richiesti con l’istanza di accesso e pubblicati all’Albo pretorio avrebbero attinenza al servizio di informatica aggiudicato dal Comune ad altra società. Il Comune di X non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.
1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di X. (continua…)

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

Firma grafometrica: le autorizzazioni del Garante per la privacy

martedì, aprile 23rd, 2013

Il Garante per la privacy ha autorizzato l’avvio di due progetti presentati, per una verifica preliminare, da alcune banche, al fine di identificare i propri clienti tramite l’analisi biometrica della firma apposta su tablet. Il Garante peraltro ha prescritto l’adozione di apposite garanzie a tutela della privacy.

La nuova procedura consente all’utente di firmare su un tablet sensibile, “grafometrico”, in grado di registrare parametri biometrici del sottoscrittore quali il ritmo, la velocità, la pressione esercitata durante il movimento di firma; i dati così acquisiti sono confrontati con quelli già memorizzati in precedenza al fine di consentire l’autenticazione informatica del cliente – sottoscrittore.

Il Garante ha tra l’altro riconosciuto la compatibilità della nuova procedura con la normativa speciale del settore bancario,  che richiede l’identificazione rigorosa dell’utente.

Il Garante, rispetto al primo progetto (doc. web n.2304808 ), ha riscontrato adeguate misure di sicurezza per garantire la corretta gestione dei dati trattati; tuttavia ha però rilevato che, data la particolare delicatezza delle informazioni raccolte (ovvero dati biometrici che potrebbero anche consentire, tra l’altro, di risalire ad eventuali patologie del sottoscrittore), esse dovranno essere usate esclusivamente per effettuare l’identificazione dell’utente.

Rispetto al secondo progetto (doc. web n.2311886), il Garante invece ha prescritto alcune integrazioni: infatti, nel caso specifico i proponenti (banche e società di servizi tecnologici) condividono la titolarità della gestione dei dati; pertanto, dovranno definire insieme le modalità del trattamento per le parti di rispettiva competenza e fornire ai clienti un’adeguata informativa in merito. Il Garante ha inoltre rimarcato che non si può imporre ai clienti, neppure indirettamente, di aderire alla nuova procedura di analisi biometrica della firma. Gli utenti, infatti, devono poter esprimere il loro consenso al trattamento dei dati in forma libera, con la garanzia di poter usufruire di procedure alternative per la sottoscrizione di documenti bancari. Il Garante, infine, ha evidenziato che i dati biometrici così raccolti, a meno che non sia previsto da apposite normative di settore, potranno essere conservati solo per il tempo necessario ad offrire il servizio o per rispondere ad eventuali contestazioni anche in sede giudiziaria.

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

INI-PEC: il decreto attuativo per imprese e professionisti

lunedì, aprile 22nd, 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 marzo 2013, pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile 2013, ha disciplinato le modalità operative dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito dal nuovo art. 6 bis del CAD.

In particolare, il decreto stabilisce  sia le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC, sia le modalità di accesso allo stesso, sia le modalità con cui gli Ordini ed i Collegi professionali dovranno comunicare e aggiornare gli indirizzi PEC dei professionisti, stabilendo per inciso oneri abbastanza gravosi per gli stessi Ordini professionali.

L’INI-PEC sarà realizzato e gestito dal MISE,  che si avvarrà a tal fine di InfoCamere; il decreto, tuttavia, rinvia a un successivo provvedimento del MISE per ulteriori dettagli tecnici.

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

Nuova circolare sull’accessibilità informatica

lunedì, aprile 22nd, 2013

immagineCon il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono stati modificati la legge “Stanca” 9 gennaio 2004, n. 4 e il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, relativamente ad alcune disposizioni sull’accessibilità informatica.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha quindi emanato la circolare n. 61/2013 sui nuovi adempimenti in materia. In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale fornisce alle pubbliche amministrazioni sia un questionario, per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità.

Qui la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale

 

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS

La disciplina dei certificati di attributo della firma digitale

giovedì, dicembre 20th, 2012

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012) è stata emanata la disciplina dei “Separati certificati di firma, ai sensi dell’articolo 28, comma 3-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“.

Il decreto disciplina le c.d. “asserzioni”, cioè la rappresentazione informatica delle informazioni riguardanti le qualifiche del titolare, nonché i limiti d’uso e/o di valore, che possono essere inserite in un certificato qualificato separato e rese disponibili in rete. Si tratta, in sostanza, della nuova disciplina dei certificati di attributo delle firme digitali, in cui i certificatori dovranno operare come “Autorità di attributo”: il decreto rimanda, comunque, a successivi provvedimenti dell’Agenzia per l’Italia digitale, per definire le modalità attuative delle nuove disposizioni.

 

Stampa e condividi:
  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • email
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • PDF
  • RSS