Archive for the ‘trasmissione’ Category

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 3) gli indirizzi utilizzabili

giovedì, maggio 23rd, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (23 maggio 2013).

Dopo esserci occupati delle copie informatiche e della firma digitale nelle notifiche telematiche degli avvocati autorizzati, concludiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico soffermandoci sugli indirizzi PEC che possono essere utilizzati per le predette notifiche.

Per individuare tali indirizzi PEC dobbiamo esaminare l’art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto richiamato dal nuovo art. 18. L’art. 3 bis precisa che le notifiche si possono eseguire soltanto tramite indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi; tali elenchi, utilizzabili ai fini delle notifiche, sono indicati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 e sono i seguenti:

- domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012);
- elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012);
- INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti) di cui all’art. 6-bis CAD;
- elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 16 D.L. 185/2008;
- REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici) del processo telematico.

Tuttavia l’art. 16 ter stabilisce che tali elenchi si considerano pubblici, ai fini delle notifiche, a decorrere dal 15 dicembre 2013: per quale motivo? Innanzi tutto, occorre rilevare che dei suddetti elenchi, i primi due ancora non sono stati formati e, pertanto, non potrebbero comunque essere utilizzati; il terzo (INI-PEC) è in fase di alimentazione ed è prevista la sua consultabilità per il prossimo 19 giugno; gli elenchi di cui al quarto punto (per quanto concerne imprese e professionisti) sono utilizzati per alimentare l’INI-PEC, ma potrebbero essere utilizzati immediatamente per le notifiche in quanto già (parzialmente) esistenti, così come può essere utilizzato già il REGINDE (ove tra l’altro sono reperiti gli indirizzi PEC per le comunicazioni di cancelleria).

Essendo pendenti dei termini per la formazione dei suddetti elenchi, è probabile che si sia ritenuto di posticipare al prossimo 15 dicembre 2013 una decorrenza uniforme della qualificazione pubblica degli stessi elenchi, anche se si può sospettare che non tutti saranno formati per tale data (ma magari saremo smentiti).

L’avvocato più prudente, comunque, attenderà il 15 dicembre per utilizzare gli indirizzi PEC di elenchi “pubblici” a fini di notifica, pur non potendosi escludere che già adesso siano di fatto pubblici gli elenchi del REGINDE e quelli di cui all’art. 16 del D.L. 185/2008. Nel frattempo si potranno chiarire anche le modalità di pagamento delle notifiche telematiche, che l’art. 10 della legge n. 53/1994 ricollega a generici “sistemi telematici”.

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 1) Le copie informatiche

martedì, maggio 14th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (14 maggio 2013)

Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.

Iniziamo l’esame della nuova disposizione partendo dalla disciplina delle copie informatiche; con successivi commenti cercheremo di analizzare gli altri punti che presentano peculiari problemi interpretativi.

1 – Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.

Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.

Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).

L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che riguarda, appunto, le attestazioni di conformità di questa tipologia di copie informatiche “per immagine”.

Come dovrebbe procedere, in concreto, l’avvocato che intenda notificare per via telematica un atto cartaceo ai sensi dell’art. 3 bis? Egli deve estrarre, mediante accurata scansione, una copia informatica “per immagine”, attestandone la conformità all’originale ai  sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD e, quindi, allegando l’atto alla PEC. Bisogna però considerare che l’art. 22, comma 2, CAD prevede che sia un pubblico ufficiale ad attestare tale conformità, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. L’avvocato, dunque, può assumere le vesti del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 6 della legge 53/1994, ma non può andare oltre, poiché le regole tecniche ex art. 71 esistono solo in uno schema non ancora ufficialmente pubblicato. Quindi l’avvocato, salvo che non voglia rischiare, non può al momento effettuare, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53/1994, la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e asseverazione; egli potrebbe invece effettuare la notifica via PEC di documenti informatici “nativi” (salvo il problema di cui ci occuperemo in seguito).

Come incide, su tale quadro normativo, il nuovo art. 18 delle regole tecniche del PCT?

Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 18, l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’originale cartaceo compie l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Verifichiamo, quindi, dove questo doppio rinvio normativo conduce l’avvocato notificante: l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, è quella di cui ci siamo occupati sopra nel commentare l’art. 3 bis della legge 53/1994, quando abbiamo rilevato che, a causa della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, la notifica tramite PEC di copie informatiche per immagine non è al momento consigliabile.

Ora, il nuovo art. 18 sembra rimediare parzialmente a questa lacuna, sganciando l’asseverazione dal richiamo alle regole tecniche di cui all’art. 71, e stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata (anche se suscita qualche riserva che un regolamento tecnico possa disciplinare la materia diversamente dalla legge, considerando per giunta che il D.M. 48/2013 è stato emanato proprio per adeguare l’art. 18 delle regole tecniche del PCT alle modifiche della legge 53/1994).

Occorre peraltro notare che l’art. 18 precisa che l’inserimento, da parte dell’avvocato, della dichiarazione di conformità nella relata deve essere effettuato a norma dell’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994; quindi, secondo quest’ultima norma, la relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC; tuttavia, lo stesso comma 5, nell’elencare gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio della relata, indica anche l’attestazione di conformità di cui all’art. 22, comma 2, CAD, cioè quella che allo stato non è possibile per la mancanza delle regole tecniche ex art. 71 CAD.

Insomma, un groviglio di rimandi normativi che si potrebbe risolvere, al momento, con una soluzione di buon senso: l’avvocato inserisce nella relata di notifica la dichiarazione di conformità all’originale cartaceo e allega la relata alla PEC, unitamente alla copia per immagine, ritenendo con ciò soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione, sia quello dell’allegazione, ma ignorando i rinvii alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (con il rischio peraltro che ciò sia rilevato da un giudice, forse eccessivamente rigido, chiamato a verificare la regolarità della notifica).

2 – Copia informatica dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 dispone che l’avvocato notificante alleghi alla PEC “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine”, di originali cartacei: ciò significa che l’avvocato potrebbe notificare anche una copia informatica (non per immagine). Qui, ammesso che non siano stati utilizzati impropriamente i termini relativi alle copie informatiche, si apre un grosso problema: infatti, le copie informatiche (non per immagine) sono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, CAD, che non è richiamato da alcuna norma della legge 53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).

Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.

Nel prossimo commento ci occuperemo della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta?

 

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INI-PEC: il decreto attuativo per imprese e professionisti

lunedì, aprile 22nd, 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 marzo 2013, pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile 2013, ha disciplinato le modalità operative dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito dal nuovo art. 6 bis del CAD.

In particolare, il decreto stabilisce  sia le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC, sia le modalità di accesso allo stesso, sia le modalità con cui gli Ordini ed i Collegi professionali dovranno comunicare e aggiornare gli indirizzi PEC dei professionisti, stabilendo per inciso oneri abbastanza gravosi per gli stessi Ordini professionali.

L’INI-PEC sarà realizzato e gestito dal MISE,  che si avvarrà a tal fine di InfoCamere; il decreto, tuttavia, rinvia a un successivo provvedimento del MISE per ulteriori dettagli tecnici.

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Sarà sospesa la domanda di iscrizione delle società senza PEC

giovedì, marzo 22nd, 2012

Il D.L. n. 5/2012 (semplificazioni), dopo le modifiche apportate dalla Camera, dispone con il nuovo art. 37 una sospensione della domanda di iscrizione delle società che non indicano la PEC.

Questo è il nuovo testo dell’art. 37:

Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata ».

Il 13 marzo 2012 il testo è stato trasmesso al Senato, ove attualmente è in esame in commissione.

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Nuovo termine per la comunicazione della PEC al registro delle imprese

sabato, febbraio 18th, 2012

Ennesimo espediente di rinvio all’italiana, stavolta contenuto nel decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, il cui art. 37 stabilisce che “Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell’articolo  16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno 2012.”

Pertanto le società ritardatarie che, alla data del 10 febbraio 2012, non avevano ancora indicato il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese, dovranno farlo entro il nuovo termine del 30 giugno 2012.

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L’accesso telematico delle pubbliche amministrazioni agli indirizzi PEC dei professionisti

martedì, ottobre 4th, 2011

Autore: Giorgio Rognetta (4 ottobre 2011)

Le novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico in materia di posta elettronica certificata (PEC) si affidano, per la loro concreta attuazione, ad un flusso sicuro di informazioni relative agli indirizzi, intercorrente tra pubbliche amministrazioni, ordini professionali, imprese e cittadini.

In effetti, se il mittente non ha la possibilità di fare affidamento su un determinato indirizzo PEC quale domicilio informatico del destinatario, le buone intenzioni del legislatore sono destinate a rimanere insoddisfatte.

Ci occupiamo, in questa sede, degli indirizzi PEC dei professionisti, e di come le pubbliche amministrazioni possano accedervi per gli adempimenti amministrativi di loro competenza: a tal fine è opportuno esaminare le norme in materia, indicando i passaggi principali.

1) D.L. 185/2008: obbligo di pubblicare gli elenchi dei professionisti

L’art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009) ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC (che i professionisti devono avere comunicato ai rispettivi ordini entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. n. 185).

Il comma 10 dello stesso art. 16 aggiunge che la consultazione telematica dei singoli indirizzi PEC debba avvenire liberamente e senza oneri, riservando alle sole pubbliche amministrazioni la possibilità di estrarre elenchi di indirizzi per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Non appena emanate le suddette norme, ci siamo permessi di rilevare che difettava una disciplina delle modalità di pubblicazione e consultazione di tali elenchi; infatti, tutto sembrava essere rimesso alla buona volontà (e all’inevitabile improvvisazione) degli ordini professionali, con conseguenze negative anche in tema di uniformità della gestione dei relativi flussi di indirizzi da parte dei soggetti interessati.

(continua…)

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Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata (PEC)?

domenica, gennaio 23rd, 2011

Autore: Avv. Giorgio Rognetta (23 gennaio 2011).

Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, contenente il CAD, è stato modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010. Dopo esserci occupati della firma digitale, proseguiamo l’esame del rinnovato CAD illustrando le novità in materia di posta elettronica certificata (PEC). Tuttavia, per comprendere la portata delle nuove norme e l’interrogativo che poniamo nel titolo di questo commento, conviene fare il punto sulla disciplina della PEC che precede l’entrata in vigore del nuovo CAD.

La PEC nel D.L. 185/2008 e nel DPCM 6.5.2009.

Dopo le prime norme dedicate alla PEC (DPR 68/2005, DM 2.11.2005 e “vecchio” CAD) il disegno di diffusione della PEC si è rafforzato, negli ultimi anni, con il D.L. 185/2008 (convertito in legge 2/2009), il DPCM 6.5.2009 e una serie di circolari ministeriali di “stimolo” alle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 16, comma 9, del D.L. 185 ha stabilito che le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e professionisti, in regola con gli adempimenti (obbligatori) previsti nello stesso decreto, possano avvenire tramite PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. Poiché i suddetti adempimenti consistono sostanzialmente nella regolare pubblicazione dell’indirizzo PEC, tra queste categorie di soggetti non è necessario ottenere dal destinatario una preventiva dichiarazione di disponibilità, perché questa è implicita nella pubblicazione dell’indirizzo PEC: è questa la novità più rilevante della disciplina previgente al nuovo CAD.

(continua…)

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