Autore: Giorgio Rognetta (14 maggio 2013)
Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.
Iniziamo l’esame della nuova disposizione partendo dalla disciplina delle copie informatiche; con successivi commenti cercheremo di analizzare gli altri punti che presentano peculiari problemi interpretativi.
1 – Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.
Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.
Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).
L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che riguarda, appunto, le attestazioni di conformità di questa tipologia di copie informatiche “per immagine”.
Come dovrebbe procedere, in concreto, l’avvocato che intenda notificare per via telematica un atto cartaceo ai sensi dell’art. 3 bis? Egli deve estrarre, mediante accurata scansione, una copia informatica “per immagine”, attestandone la conformità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD e, quindi, allegando l’atto alla PEC. Bisogna però considerare che l’art. 22, comma 2, CAD prevede che sia un pubblico ufficiale ad attestare tale conformità, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. L’avvocato, dunque, può assumere le vesti del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 6 della legge 53/1994, ma non può andare oltre, poiché le regole tecniche ex art. 71 esistono solo in uno schema non ancora ufficialmente pubblicato. Quindi l’avvocato, salvo che non voglia rischiare, non può al momento effettuare, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53/1994, la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e asseverazione; egli potrebbe invece effettuare la notifica via PEC di documenti informatici “nativi” (salvo il problema di cui ci occuperemo in seguito).
Come incide, su tale quadro normativo, il nuovo art. 18 delle regole tecniche del PCT?
Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 18, l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’originale cartaceo compie l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Verifichiamo, quindi, dove questo doppio rinvio normativo conduce l’avvocato notificante: l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, è quella di cui ci siamo occupati sopra nel commentare l’art. 3 bis della legge 53/1994, quando abbiamo rilevato che, a causa della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, la notifica tramite PEC di copie informatiche per immagine non è al momento consigliabile.
Ora, il nuovo art. 18 sembra rimediare parzialmente a questa lacuna, sganciando l’asseverazione dal richiamo alle regole tecniche di cui all’art. 71, e stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata (anche se suscita qualche riserva che un regolamento tecnico possa disciplinare la materia diversamente dalla legge, considerando per giunta che il D.M. 48/2013 è stato emanato proprio per adeguare l’art. 18 delle regole tecniche del PCT alle modifiche della legge 53/1994).
Occorre peraltro notare che l’art. 18 precisa che l’inserimento, da parte dell’avvocato, della dichiarazione di conformità nella relata deve essere effettuato a norma dell’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994; quindi, secondo quest’ultima norma, la relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC; tuttavia, lo stesso comma 5, nell’elencare gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio della relata, indica anche l’attestazione di conformità di cui all’art. 22, comma 2, CAD, cioè quella che allo stato non è possibile per la mancanza delle regole tecniche ex art. 71 CAD.
Insomma, un groviglio di rimandi normativi che si potrebbe risolvere, al momento, con una soluzione di buon senso: l’avvocato inserisce nella relata di notifica la dichiarazione di conformità all’originale cartaceo e allega la relata alla PEC, unitamente alla copia per immagine, ritenendo con ciò soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione, sia quello dell’allegazione, ma ignorando i rinvii alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (con il rischio peraltro che ciò sia rilevato da un giudice, forse eccessivamente rigido, chiamato a verificare la regolarità della notifica).
2 – Copia informatica dell’originale cartaceo
Il nuovo art. 18 dispone che l’avvocato notificante alleghi alla PEC “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine”, di originali cartacei: ciò significa che l’avvocato potrebbe notificare anche una copia informatica (non per immagine). Qui, ammesso che non siano stati utilizzati impropriamente i termini relativi alle copie informatiche, si apre un grosso problema: infatti, le copie informatiche (non per immagine) sono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, CAD, che non è richiamato da alcuna norma della legge 53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).
Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.
Nel prossimo commento ci occuperemo della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta?