Archive for the ‘processo telematico’ Category

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 2) la firma digitale

sabato, maggio 18th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (18 maggio 2013)

Dopo aver trattato le copie informatiche, proseguiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico occupandoci della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta? Per rispondere compiutamente conviene distinguere le varie ipotesi di atti da notificare:

a) copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
Il nuovo comma 4 dell’art. 18 prevede che l’avvocato, dopo aver estratto la copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, firmi digitalmente la relata contenente la dichiarazione di conformità, ma non la copia informatica per immagine (a differenza della versione precedente dell’art. 18): quindi, leggendo (solo) il comma 4, la soluzione appare la seguente: l’avvocato notificante allega alla PEC la scansione dell’originale cartaceo senza firma digitale, e la relata con la sua firma digitale.

Questa soluzione potrebbe lasciare smarriti: perché il comma 4 ha eliminato la firma digitale dell’avvocato notificante dalla scansione dell’originale cartaceo, riservandola alla relata? In realtà tale soluzione non dovrebbe sorprendere, in un contesto tecnico-giuridico in cui sia accuratamente regolamentato il profilo del documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità, ove occorre obbligatoriamente la firma digitale; si veda, a tal proposito, lo schema delle future regole tecniche sul documento informatico, ove non è considerata obbligatoria la firma digitale delle copie informatiche per immagine degli originali analogici, sia pure nel contesto di una rigorosa disciplina delle separate dichiarazioni di conformità da firmare digitalmente (che peraltro si dovrebbe confrontare con quella, meno articolata, del nuovo art. 18, consistente in sostanza nella c.d. busta PEC). Inoltre occorre considerare che la copia informatica per immagine contiene l’acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe dell’originale cartaceo, e ciò si inserisce nel solco della nuova disciplina del documento informatico, richiamata dal comma 3 bis, comma 1, della legge 53/1994.

Sembrerebbe, quindi, che l’avvocato notificante possa procedere alla notifica solo con la firma digitale della relata, congiunta alla scansione dell’originale cartaceo mediante PEC. Attenzione, però, al comma 1 dell’art. 18: purtroppo la scelta infelice di costruire una disciplina inedita e delicata, quale quella delle notifiche telematiche degli avvocati, attraverso continui rimandi normativi, anziché precisi dettagli informatico-giuridici, genera dannose incertezze: infatti, se è vero che il comma 4 dell’art. 18 prevede la firma digitale solo sulla relata e non sulla scansione dell’atto, il comma 1 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. Queste ultime, all’art. 12, prevedono che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF con firma digitale p7m (il PDF non firmato è previsto invece per gli allegati degli atti processuali). Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4, rientri attraverso il comma 1.

L’avvocato prudente, considerato quanto sopra, apporrà la sua firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo, allegando alla PEC anche il PDF non firmato, fermo restando che comunque non potranno essere rispettati altri requisiti dell’art. 12 delle specifiche tecniche, quali le informazioni strutturate in XML e, naturalmente, il divieto della scansione per immagini.

b) documento informatico nativo dell’avvocato notificante
Per l’ipotesi in cui l’atto informatico da notificare sia formato in originale dall’avvocato, quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, il nuovo art. 18 stabilisce solo che il documento informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico, già esaminate sopra per le copie informatiche. In tal caso, peraltro, non essendoci l’esigenza di trasformare in digitale un originale cartaceo, si potrà rispettare il divieto di scansione di immagini: il PDF sarà quindi strutturato come testo, oltre ad essere privo di elementi attivi. L’eventuale procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell’originale cartaceo, ed allegato alla PEC ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 18. Una volta formato l’atto in PDF, l’avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale, naturalmente con certificato valido, e allegare l’atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna, ora prevista dal comma 6 dell’art. 18.

c) documento informatico nativo dell’ufficio giudiziario
Il nuovo art. 18 si riferisce genericamente a documenti informatici nativi che l’avvocato potrebbe notificare, quindi in tale ambito possono essere compresi anche quelli non formati dall’avvocato, ma provenienti dall’ufficio giudiziario, come i provvedimenti del giudice. Tuttavia su tali documenti si registra il silenzio sia del nuovo art. 18, sia della legge n. 53/1994, che per questa tipologia di atti non attribuiscono la qualità di pubblico ufficiale all’avvocato notificante. Pertanto riteniamo non praticabile la notifica in proprio di questi atti, se non quando sarà percorribile la strada della richiesta e del rilascio delle copie autentiche informatiche (o duplicati) degli originali informatici da parte delle cancellerie, come previsto dalle regole e dalle specifiche tecniche del processo telematico.

Continueremo ad occuparci del nuovo art. 18 con i prossimi commenti

Giorgio Rognetta

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 1) Le copie informatiche

martedì, maggio 14th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (14 maggio 2013)

Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.

Iniziamo l’esame della nuova disposizione partendo dalla disciplina delle copie informatiche; con successivi commenti cercheremo di analizzare gli altri punti che presentano peculiari problemi interpretativi.

1 – Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.

Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.

Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).

L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che riguarda, appunto, le attestazioni di conformità di questa tipologia di copie informatiche “per immagine”.

Come dovrebbe procedere, in concreto, l’avvocato che intenda notificare per via telematica un atto cartaceo ai sensi dell’art. 3 bis? Egli deve estrarre, mediante accurata scansione, una copia informatica “per immagine”, attestandone la conformità all’originale ai  sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD e, quindi, allegando l’atto alla PEC. Bisogna però considerare che l’art. 22, comma 2, CAD prevede che sia un pubblico ufficiale ad attestare tale conformità, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. L’avvocato, dunque, può assumere le vesti del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 6 della legge 53/1994, ma non può andare oltre, poiché le regole tecniche ex art. 71 esistono solo in uno schema non ancora ufficialmente pubblicato. Quindi l’avvocato, salvo che non voglia rischiare, non può al momento effettuare, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53/1994, la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e asseverazione; egli potrebbe invece effettuare la notifica via PEC di documenti informatici “nativi” (salvo il problema di cui ci occuperemo in seguito).

Come incide, su tale quadro normativo, il nuovo art. 18 delle regole tecniche del PCT?

Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 18, l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’originale cartaceo compie l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Verifichiamo, quindi, dove questo doppio rinvio normativo conduce l’avvocato notificante: l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, è quella di cui ci siamo occupati sopra nel commentare l’art. 3 bis della legge 53/1994, quando abbiamo rilevato che, a causa della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, la notifica tramite PEC di copie informatiche per immagine non è al momento consigliabile.

Ora, il nuovo art. 18 sembra rimediare parzialmente a questa lacuna, sganciando l’asseverazione dal richiamo alle regole tecniche di cui all’art. 71, e stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata (anche se suscita qualche riserva che un regolamento tecnico possa disciplinare la materia diversamente dalla legge, considerando per giunta che il D.M. 48/2013 è stato emanato proprio per adeguare l’art. 18 delle regole tecniche del PCT alle modifiche della legge 53/1994).

Occorre peraltro notare che l’art. 18 precisa che l’inserimento, da parte dell’avvocato, della dichiarazione di conformità nella relata deve essere effettuato a norma dell’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994; quindi, secondo quest’ultima norma, la relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC; tuttavia, lo stesso comma 5, nell’elencare gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio della relata, indica anche l’attestazione di conformità di cui all’art. 22, comma 2, CAD, cioè quella che allo stato non è possibile per la mancanza delle regole tecniche ex art. 71 CAD.

Insomma, un groviglio di rimandi normativi che si potrebbe risolvere, al momento, con una soluzione di buon senso: l’avvocato inserisce nella relata di notifica la dichiarazione di conformità all’originale cartaceo e allega la relata alla PEC, unitamente alla copia per immagine, ritenendo con ciò soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione, sia quello dell’allegazione, ma ignorando i rinvii alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (con il rischio peraltro che ciò sia rilevato da un giudice, forse eccessivamente rigido, chiamato a verificare la regolarità della notifica).

2 – Copia informatica dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 dispone che l’avvocato notificante alleghi alla PEC “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine”, di originali cartacei: ciò significa che l’avvocato potrebbe notificare anche una copia informatica (non per immagine). Qui, ammesso che non siano stati utilizzati impropriamente i termini relativi alle copie informatiche, si apre un grosso problema: infatti, le copie informatiche (non per immagine) sono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, CAD, che non è richiamato da alcuna norma della legge 53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).

Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.

Nel prossimo commento ci occuperemo della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta?

 

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Convegno “Il processo telematico e le novità del D.L. 179/2012″: on line le diapositive

venerdì, novembre 9th, 2012

Osservatorio della Giustizia Civile di Reggio Calabria – con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

*******************

IL PROCESSO TELEMATICO E LE NOVITA’ DEL D.L. 179/2012

On line le diapositive su PEC e notifiche telematiche

INTRODUCONO

avv. Alberto Panuccio – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Reggio Calabria

avv. Paola Carbone – Osservatorio Giustizia Civile di Reggio Calabria

RELATORI

Dott.  Giuseppe Fichera – Magistrato referente per l’informatica distretto Corte d’Appello di Catania

Il PCT ed il deposito telematico degli atti del processo

Avv. Giorgio Rognetta -  Delegato albo PCT Ordine Avvocati R.C.

La PEC per comunicazioni e notifiche telematiche

COORDINA I LAVORI

Dott. Luciano Gerardis - Presidente Tribunale di Reggio Calabria

****************

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2012  ORE 15,30 – AUDITORIUM DON ORIONE – SANT’ANTONIO – REGGIO CAL.

L’incontro è gratuito. Sarà rilasciato attestato di partecipazione per n° 4 crediti formativi.

Coordinamento scientifico dott. Giuseppe Minutoli e avv. Paola Carbone

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Le comunicazioni di cancelleria tramite PEC nel D.L. 179/2012

mercoledì, ottobre 24th, 2012

Autore: Giorgio Rognetta (24 ottobre 2012)

L’art. 16 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Crescita 2.0”) contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria che, per la verità, non brillano per semplicità espositiva; proviamo, quindi, ad esaminarne i passi principali.

Comma 4: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”

La norma è perentoria: le cancellerie devono usare “esclusivamente” la PEC per comunicazioni e notifiche. Ma quali PEC devono essere utilizzate? L’art. 16 individua le PEC destinatarie delle comunicazioni telematiche non attraverso un riferimento specifico al registro generale degli indirizzi elettronici del processo telematico (c.d. REGINDE), ma mediante un riferimento più generico a “pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”, secondo la normativa generale sul documento informatico. Pertanto, in base a tale ultimo riferimento, sono già individuabili i seguenti pubblici elenchi: PEC iscritte nel registro delle imprese; PEC che i professionisti comunicano ai propri ordini; PEC di pubbliche amministrazioni iscritte nell’IPA; CEC-PAC di cittadini (occorre peraltro considerare anche le novità introdotte proprio dal decreto Crescita 2.0 e, in particolare, gli istituendi elenchi di cui agli articoli 4 e 5).

Nonostante il REGINDE non sia espressamente citato, per i soggetti abilitati esterni del processo telematico (come gli avvocati) vi sarà comunque una coincidenza tra le PEC comunicate all’ordine e le PEC iscritte nel REGINDE.

Comma 6: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.”

La norma si può riferire non solo agli avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l’obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale (peraltro i CTU potrebbero anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro ordine non abbia trasmesso l’albo informatico). La norma, tuttavia, avrebbe dovuto sanzionare con il deposito in cancelleria i soggetti che non hanno istituito “e” comunicato la propria PEC, non i soggetti che non hanno istituito “o” comunicato la PEC, perché è ovvio (ed è previsto dalla legge) che non è sufficiente “istituire” la PEC, ma bisogna anche comunicarla.

(continua…)

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La PEC per le notifiche in proprio degli avvocati: legge 53/1994 e regole tecniche PCT

venerdì, ottobre 12th, 2012

Autore: Giorgio Rognetta (12 ottobre 2012)

1. Premessa

L’art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M. 21.2.2011 n. 44, consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53, di eseguire le notifiche tramite PEC; il predetto art. 18 non richiede ulteriori specifiche tecniche e, pertanto, appare immediatamente attuabile. Occorre peraltro precisare che, dopo il D.M. n. 44/2011, è intervenuta la legge 12.11.2011 n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Analizziamo questo quadro normativo partendo dall’art. 18 delle regole tecniche e, di seguito, le novità derivanti dalla legge n. 183/2011.

2. Art. 18 regole tecniche PCT.

a) la PEC utilizzabile

L’art. 18 si riferisce solo ai soggetti abilitati esterni e, in particolare, ai difensori delle parti private o pubbliche, secondo quanto precisato nell’art. 1, lettera m) delle regole tecniche. Di questi soggetti occorre utilizzare esclusivamente le PEC risultanti nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), perché solo queste garantiscono la certificazione dello status di difensore nel PCT; quindi l’avvocato che intenda procedere ad una notifica ai sensi dell’art. 18 dovrà consultare previamente il REGINDE per individuare la PEC del difensore destinatario; inoltre anche la PEC dell’avvocato mittente dovrà essere iscritta nel REGINDE.

b) la copia informatica dell’atto da notificare

L’art. 18 precisa che la notifica si effettua “anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”; a tal fine l’avvocato “trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale”. Occorre, quindi, precisare in cosa consista la suddetta “copia informatica”: distinguiamo a tal fine due ipotesi.

(continua…)

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La debolezza del processo amministrativo telematico

mercoledì, dicembre 15th, 2010

Comunicazione di Giorgio Rognetta al DAE 2010 (Consiglio di Stato, Roma 16 dicembre 2010).

Il nuovo codice del processo amministrativo, emanato con il D.Lgs. n. 104/2010, mostra poco coraggio in tema di processo telematico; si ha l’impressione, già ad una prima lettura, di trovarsi di fronte alla volontà di creare un rito telematico occasionale, non un processo telematico strutturato.

L’emblema di tale debolezza strutturale è l’art. 136 (all. I), ove si prevede, al primo comma, che difensore indichi nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC (per inciso accostato impropriamente al recapito fax) dove ricevere le comunicazioni relative al processo; nel secondo comma dello stesso articolo si definisce, con una certa generosità, come “deposito informatico” l’onere per il difensore di fornire, spontaneamente o su richiesta della segreteria, copia informatica degli atti cartacei di parte.

E’ forse questo il processo amministrativo telematico?

(continua…)

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Le nuove regole tecniche del processo telematico: inutilizzabile la PEC degli avvocati

giovedì, luglio 8th, 2010

Autore: Giorgio Rognetta (8 luglio 2010).

Il decreto legge 193/2009, convertito in legge 24/2010, introducendo la posta elettronica certificata (PEC) quale nuovo strumento del processo telematico, comporta la necessità di aggiornare le regole tecniche attualmente contenute nel D.M. 17 luglio 2008.

Il testo di queste nuove regole tecniche è stato protetto da una misteriosa cappa di segretezza, poiché si è inteso evitare, con una scelta forse criticabile, la trasparente formazione di regole sia pure così importanti per gli operatori della giustizia.

Dopo una prima lettura del testo, che circola comunque in questi giorni tra gli addetti ai lavori, la nostra più immediata impressione riguarda la sostituzione della PEC dedicata del processo telematico (la CPECPT) con la PEC “ordinaria” (come del resto poteva desumersi dal tenore delle novità introdotte dal D.L. 193).

Infatti l’art. 2, contenente le definizioni, definisce la PEC come “sistema di posta elettronica in cui è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui al DPR 11.2.2005, n. 68”, eliminando la definizione di CPECPT contenuta nelle attuali regole tecniche; inoltre il punto di accesso, nella definizione di cui al nuovo art. 2, non rilascia più caselle di CPECPT: scompare quindi, già a livello di definizioni, ogni riferimento alla CPECPT.

(continua…)

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