Il TAR Campania, con la sentenza che riportiamo di seguito, interviene sulle notifiche in proprio tramite PEC: la sentenza è in parte conforme a quanto da noi già riportato nel commento su http://www.firmadigitale.net/?p=1065. Occorre tuttavia aggiornare la materia alla luce delle modifiche normative successive.
Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, precedente affidataria dei servizi informatici del Comune di X, impugna la nota dell’ente prot. n. 13/AA.GG. del 03.12.2012, a mezzo della quale è stato comunicato il respingimento della sua domanda di accesso agli atti del 26.10.2012, motivata con il difetto di legittimazione attiva e di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata di cui sarebbe titolare. La ricorrente espone, in punto di fatto, di ritenere con ragionevole certezza che gli atti richiesti con l’istanza di accesso e pubblicati all’Albo pretorio avrebbero attinenza al servizio di informatica aggiudicato dal Comune ad altra società. Il Comune di X non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.
1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di X. (continua…)















