Archive for the ‘trasmissione e PEC’ Category

Notifiche in proprio tramite PEC: sentenza del TAR Campania

martedì, aprile 23rd, 2013

Il TAR Campania, con la sentenza che riportiamo di seguito, interviene sulle notifiche in proprio tramite PEC: la sentenza è in parte conforme a quanto da noi già riportato nel commento su http://www.firmadigitale.net/?p=1065. Occorre tuttavia aggiornare la materia alla luce delle modifiche normative successive.

Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013

FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, precedente affidataria dei servizi informatici del Comune di X, impugna la nota dell’ente prot. n. 13/AA.GG. del 03.12.2012, a mezzo della quale è stato comunicato il respingimento della sua domanda di accesso agli atti del 26.10.2012, motivata con il difetto di legittimazione attiva e di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata di cui sarebbe titolare. La ricorrente espone, in punto di fatto, di ritenere con ragionevole certezza che gli atti richiesti con l’istanza di accesso e pubblicati all’Albo pretorio avrebbero attinenza al servizio di informatica aggiudicato dal Comune ad altra società. Il Comune di X non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.
1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di X. (continua…)

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INI-PEC: il decreto attuativo per imprese e professionisti

lunedì, aprile 22nd, 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 marzo 2013, pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile 2013, ha disciplinato le modalità operative dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito dal nuovo art. 6 bis del CAD.

In particolare, il decreto stabilisce  sia le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC, sia le modalità di accesso allo stesso, sia le modalità con cui gli Ordini ed i Collegi professionali dovranno comunicare e aggiornare gli indirizzi PEC dei professionisti, stabilendo per inciso oneri abbastanza gravosi per gli stessi Ordini professionali.

L’INI-PEC sarà realizzato e gestito dal MISE,  che si avvarrà a tal fine di InfoCamere; il decreto, tuttavia, rinvia a un successivo provvedimento del MISE per ulteriori dettagli tecnici.

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PEC-ID: pubblicate le regole tecniche

mercoledì, dicembre 19th, 2012

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012) sono state finalmente dettate le “Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni”.

Si tratta della c.d. PEC-ID, da utilizzare per la trasmissione telematica di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 65 del CAD. I Gestori, che opereranno come Identity Provider, dovranno identificare i richiedenti le caselle PEC-ID esclusivamente secondo quanto disposto nelle regole tecniche; l’accesso al servizio di PEC-ID sarà consentito solo previa identificazione del titolare tramite certificato di autenticazione (CNS o CIE) o credenziali di accesso comprendenti anche una OTP.

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Nuovo sistema telematico del registro degli operatori di comunicazione

lunedì, settembre 24th, 2012

Con delibera n. 393/12/CONS del 4/9/2012 (in G.U. n. 220 del 20/9/2012), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), tra quelli esposti nel portale impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere.

L’accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze sarà consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 1 lett. d) del  Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82).  I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione), a partire dal 16 ottobre 2012, dovranno usare la CNS per l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it; dovranno inoltre dotarsi della CNS i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione e verso il Catasto Nazionale delle Frequenze.

Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e, quindi, può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione. Attualmente le principali Pubbliche Amministrazioni (che a loro volta si avvalgono di Certification Authority accreditate) che rilasciano la CNS sono:

  • Le Camere di Commercio, su tutte le province del territorio nazionale.
  • La Regione Lombardia, ai cittadini residenti nella Regione.
  • La Regione Friuli Venezia Giulia, ai cittadini residenti nella Regione.

Inoltre diversi ordini professionali hanno integrato la CNS nel tesserino di appartenenza all’ordine dei loro iscritti.

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Estesa la trasmissione telematica degli atti notarili

mercoledì, luglio 25th, 2012

Con provvedimento interdirigenziale (di Agenzia del Territorio e Ministero della Giustizia), sottoscritto il 23 luglio 2012, viene estesa la facoltà di trasmissione telematica degli atti notarili, in via sperimentale, a tutti gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. L’estensione sarà operativa a partire dal 19 settembre 2012: ai primi otto Uffici provinciali già attivati se ne aggiungono, quindi, altri 91 (sono esclusi Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia ove vige il sistema tavolare).

La trasmissione telematica concerne la copia autenticata degli atti notarili, predisposta con strumenti informatici e con la firma digitale. Per ogni nota trasmessa, l’Agenzia del Territorio restituisce, sempre in via telematica, un certificato di eseguita formalità, sempre con firma digitale. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’Agenzia assicura comunque l’eseguibilità degli adempimenti, tramite presentazione di copia conforme cartacea dell’atto notarile, nonché la restituzione del certificato di eseguita formalità.

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PEC e firma digitale per le dichiarazioni anagrafiche

sabato, maggio 5th, 2012

Pubblicata la circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 aprile 2012, contenente le istruzioni  operative per l’attuazione dell’art. 5 (cambio di residenza in tempo reale) del decreto semplificazioni n. 5/2012.  In particolare, la circolare precisa che i cittadini, a partire dal 9 maggio 2012 (data fissata dal predetto decreto), potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche ai Comuni anche per via telematica, con le seguenti modalità:

  • sottoscrivendo la dichiarazione con firma digitale;
  • previa identificazione con carta d’identità elettronica o carta nazionale servizi;
  • trasmettendo la dichiarazione tramite la PEC del dichiarante;
  • trasmettendo, tramite posta elettronica, la scansione della dichiarazione con la firma autografa del dichiarante e di un suo documento d’identità.
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Sarà sospesa la domanda di iscrizione delle società senza PEC

giovedì, marzo 22nd, 2012

Il D.L. n. 5/2012 (semplificazioni), dopo le modifiche apportate dalla Camera, dispone con il nuovo art. 37 una sospensione della domanda di iscrizione delle società che non indicano la PEC.

Questo è il nuovo testo dell’art. 37:

Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata ».

Il 13 marzo 2012 il testo è stato trasmesso al Senato, ove attualmente è in esame in commissione.

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