La Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento su firme e identità elettroniche, affinché cittadini e imprese possano utilizzare i loro regimi nazionali di identificazione elettronica (eID) per accedere ai servizi pubblici negli altri paesi dell’UE. In particolare, si crea un mercato interno per le firme elettroniche e i relativi servizi, anche per conferire piena efficacia agli appalti pubblici online, con i conseguenti risparmi di risorse.
La proposta consente agli Stati che possiedono una eID di aderire al regime europeo, ma senza obbligarli: lo Stato membro che aderisce deve offrire lo stesso accesso ai servizi pubblici via eID che già offre ai propri cittadini.
L’obiettivo, quindi, è creare un mercato unico digitale senza frontiere, facendo leva sulla sicurezza derivante da una regolamentazione efficace e armonica delle firme elettroniche e dell’identificazione elettronica, superando l’attuale frammentazione di Internet in comparti nazionali dei servizi pubblici on line.
Il regolamento proposto, comunque, non obbligherà gli Stati membri ad adottare carte d’identità elettroniche o altre soluzioni eID, non introdurrà una eID europea o una banca dati europea, nè consentirà o richiederà la condivisione di informazioni personali con altri soggetti.
I due pilastri su cui si fonda il nuovo regolamento – identificazione elettronica e firme elettroniche – secondo la Commissione, permetteranno di creare un quadro normativo affidabile per garantire comunicazioni elettroniche sicure tra imprese, cittadini e autorità pubbliche, migliorando l’efficacia dei servizi, pubblici e privati, dell’e-commerce in Europa.
Attualmente, sulla base della direttiva Direttiva 1999/93/CE, tutti gli Stati membri dell’UE hanno emanato una disciplina normativa per le firme elettroniche, ma con differenze nazionali che ostacolano le transazioni elettroniche. Analogamente ciò avviene per altri servizi come i sigilli elettronici e l’autenticazione dei siti web, che non sono interoperabili a livello europeo: ecco perché il regolamento propone regole e prassi comuni per questi servizi.
Per la eID, la Commissione precisa che il regolamento introduce la certezza giuridica attraverso il principio del riconoscimento e dell’accettazione reciproca, in base al quale gli Stati membri accettano le eID nazionali che sono state ufficialmente notificate alla Commissione. Gli Stati membri non hanno l’obbligo di registrare le loro eID nazionali, ma la Commissione si auspica che lo faranno.
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