Cessione quote SRL – firma digitale e necessità dell’autentica notarile

Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009

Il Giudice del Registro

sul  ricorso  ex  artt. 700  e  669  sexies  c.p.c. e art. 2191 c.c. … per  ottenere  la  tutela  della  cancellazione  dal  Registro  delle Imprese  dell’iscrizione  dell’atto  cessione  di quote della Società XXX in  favore  di  B.A.,  avente  marcatura temporale  del  19.12.2008  ed iscritto nel Registro delle Imprese il 29.12.2008, concesso  in  via  provvisoria, mediante  sospensione dell’efficacia dell’iscrizione con decreto del 27.3 2009;

letto  il  ricorso  e  i  documenti allegati, gli atti ed i documenti delle parti, sentite le parti all’udienza del 2.4.2009; sciogliendo la riserva;

afferma  il resistente che solo la società è legittimata a far valere la  pretesa  di  evitare  la pubblicità di un atto di cessione di sue quote nel registro dalle imprese. La tesi non è condivisibile.

Fatto

La legittimazione dal ricorrente sussiste, poiché l’azione cautelare è strumentale rispetto al provvedimento previsto dalla norma di cui all’art. 2191 c.c., che il giudice del registro dalle imprese deve adottare nell’interesse pubblico alla corretta tenuta del registro delle imprese, avente fine principale di pubblicità dichiarativa a rivolto alle generalità degli utenti.

Dunque, qualunque interessato può segnalare al giudice del registro la necessità di adeguare il medesimo alla legalità, e non vi può essere dubbio che , il preteso cedente che afferma che la cessione delle sue quote di una società è avvenuta in modo illegittimo, oppure che è stata illegittimamente iscritta nel registro delle impasse, abbia titolo e legittimazione per agire in giudizio a tal fine.

Sull’ammissibilità dello strumento cautelare.

Secondo il resistente, i provvedimenti resi in materia di registro delle impresa, e di iscrizioni nel medesimo registro non sono idonei ad incidere su diritti soggettivi, in quanto le norme di cui agli artt. 2188 ss c.c. regolano solo procedimenti di volontaria giurisdizione in camera di consiglio, con esclusione del ricorso cautelare d’urgenza.

Lo strumento utilizzato, il ricorso ex art. 700 c.p., è invece pienamente ammissibile, poiché:

a) in vista dell’assemblea in cui il resistente cessionario della quote de quibus avrebbe potuto esercitare i propri diritti di socio di (ottenuta) maggioranza, non vi era altra possibilità che usare il rimedio d’urgenza, non essendovi il tempo di applicare la procedura ordinaria ex art. 2191 c.c. (ricorso depositato il 25.3.2009, assemblea fissata per il 1°.4.2009);

b) lo strumento cautelare, è strumentale alla tutela ax art. 2191 c.c., posto che la iscrizione nel registro dalle imprese condiziona l’iscrizione nel libro dei soci dell’atto di cessione delle quote, ai sensi dell’art. 2470, c. 2, c.c. atteso che il mero deposito presso il registro crea negli operatori del registro l’obbligo d’iscrivere l’atto depositato, ove sia ritenuto legittimo (v. anche il comma successivo che regola l’acquisto da più aventi causa in base alla priorità dell’iscrizione – non del deposito – di buona fede);

c) il diritto soggettivo tutelato è quello ad avere, attraverso la pubblicità nel registro delle imprese, la rappresentazione reale di fatti sociali che riguardano la sfera patrimoniale e personale del ricorrente, ed inibire contemporaneamente una iscrizione illegittima che condiziona l’iscrizione nel Libro soci, quindi in definitiva neutralizzare gli effetti della cessione illegittima (si tratta di due profili soggettivi autonomi e distinti).

D’altro canto, e si ritiene in via assorbente, nel particolarissimo caso di specie, la funzione cautelare del provvedimento ha riguardato la sola fase senza contraddittorio, è si è esaurita nel sospendere gli effetti dell’iscrizione, cioè l’uso intempestivo dei poteri di socio relativi alle quote trasferite senza il rispetto di tutte le formalità di legge, mentre la presente ordinanza, che è emanata dal Giudice del Registro in base al disposto normativo che regola le procedure di controllo sugli atti iscritti nel registro delle imprese, esaurisce compiutamente la fase di merito, in funzione della quale la cautela ara strumentale, per cui non vi è più ragione di discutere della ammissibilità della cautela, cioè di un effetto provvedimentale provvisorio, posto che il presente è, salve le impugnazioni, già un provvedimento di merito, dunque potenzialmente stabile, che non ha bisogno di un’ulteriore fase di cognizione.

Su: litispendenza, ne bis in idem, anomalia del mezzo utilizzato.

Il resistente afferma che la presente decisione sarebbe preclusa dalla pendenza di altra vicenda processuale diretta ad eliminare l’iscrizione nei libro dei soci della cessione di quote de quibus, pendente inter partes.

Le due vicende tuttavia sono affatto distinte, in quanto la presente può essere anche solo animata dall’intento di eliminare un’iscrizione illegittima e pregiudizievole dal registra delle imprese da parte del diretto interessato mediante la procedura appositamente prevista per questo solo fine (art. 2191 c.c.), per cui la peculiarità dell’azione rende unico lo strumento adoperato, senza rischi di duplicazione di decisione aventi lo stesso oggetto.

Sull’ampiezza del controllo del Giudice del Registro.

Il Giudice del Registro deve verificare se una iscrizione “..è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”, e, nel caso di specie risulta mancante l’autentica notarile della sottoscrizione dell’atto di trasferimento, come è richiesta dall’art. 2470, co. 2, c.c., quindi si tratta di un controllo di mera legittimità formale dell’atto in funzione della sua iscrizione.

Nel merito del provvedimento del Giudice del Registro.

Occorre a questo punto soffermarsi sulla novità legislativa introdotta in materia di trasferimento di quote di srl dall’art. 36, c. 1-bis, della l. 6 agosto 2008 n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008.

L’art. 36, co. 1-bis, della l. 6 agosto 2008 n. 133, in vigore dal 22 agosto 2003, nell’ottica dalla valorizzazione della firma digitale come strumento di certificazione della provenienza dell’atto così sottoscritto, ha previsto che:

L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni presso l’ufficio dei registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’allenante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’Intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.”.

Secondo l’art. 31, co. 2-quater della legge 24 novembre 2000 n. 340, “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto Informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.”

Va rilevato immediatamente che per il successivo comma 2-quinquies “Gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda l’intervento di un nataio”.

L’intervento del notaio è espressamente richiesto per l’autenticazione della firma digitale dall’art. 25, co. 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), mentre l’art. 2470, co. 2, c.c. stabilisce che “L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso il registro delle imprese”.

Il mancato coordinamento della nuova norma con gli art. 2470, co. 2, c.c. e … CAD ha creato non pochi problemi agli interpreti in ordine all’autenticazione delle firme digitali, richiesta dalla norma civilistica per i trasferimenti di quota attuati con la procedura notarile, che alcuni ritengono non più necessaria per i trasferimenti di quota in formato digitale attuati per il tramite del commercialista.

Il problema si pone sia in termini di coerenza del dato normativo, sia in termini di affidabilità del dato iscritto nel registro delle imprese.

Tal punto di vista della coerenza dal dato normativo, non si può non osservare che l’art. 2470, co. 2, c.c., pur dopo la introduzione dalla procedura semplificata di competenza del commercialista, continua a richiedere, per l’iscrizione nel registro delle imprese, l’autenticazione della firma di tutte le parti dell’atto di trasferimento di quote da parte del notaio.

E’ vero che questo riguarda gli atti di trasferimento posti in essere con la procedura ordinaria e non con la forma digitale, per cui si potrebbe sostenere che la sottoscrizione digitale (possesso della smart card + pin alfanumerico + obbligo di identificazione delle parti per gli atti di valore pari o superiora ad euro 15.000,00 e, par quelli di valore inferiore sulla base di un generico obbligo deontologico dei commercialisti) è più che idonea per garantire la fidefacenza delle sottoscrizioni e l’attendibilità dei dati presentati al registro, ma è anche vero che:

- le firme dei trasferimenti di quote attuati con la procedura ordinaria devono essere sempre autenticate, ex art. 2470, co. 2 c.c.;

- per i notai l’obbligo di autenticare le firme discende dalla legge per tutti i trasferimenti di quote a prescindere dal loro valore;

- il legislatore conosce molto bene la differenza tra firma digitale semplice e firma digitale autenticata (v. gli artt. 21, 24 e 25 CAD);

- la locuzione contenuta nel testo di legge “sottoscritto digitalmente” non equivale a “sottoscritto digitalmente con firma non autenticata”;

- la procedura di autenticazione della firma digitale implica anche il controllo di non contraddizione dell’atto di trasferimento all’ordinamento giuridico, cioè alla legge, al buon costume ed all’ordine pubblico.

Pertanto, se avesse voluto realizzare il compiuto effetto di sottrarre il trasferimento di quote di srl attuato con la procedura semplificata all’autentica notarile della firma digitale, così come previsto dalla legge, il legislatore riformatore avrebbe dovuto prevedere la formula “in deroga all’art. 2470, co. 2, c.c.”.

Così come stanno le cose, questa deroga non può certo immaginarsela l’interprete sulla base, in ipotesi, dall’art. 15 disp. pre. C.c., che prevede l’abrogazione implicita di norme per incompatibilità della nuova norma con altre anteriori, o per regolazione successiva dell’intera materia da parte della nuova norma.

Escluso quest’ultimo caso, trattandosi di norma specifica che regola solo una parte dei trasferimenti di quote di srl, e non l’intera materia, non vi è neppure incompatibilità tra essa e le norme anteriori (se non nelle intenzioni inespresse del legislatore), poiché ne deriva un articolato, armonioso, sistema per il quale le parti, dopo aver redatto l’atto (su supporto cartaceo oppure informatico) senza l’assistenza di alcun professionista o averlo redatto in presenza e/o con l’aiuto del notaio o del commercialista, dovranno in ogni caso rivolgersi al Notaio per l’autenticazione della firma sia essa stata apposta su carta o in formato digitale, e poi, ottenuta una copia autentica in formato digitale dal notaio autenticante, su supporto informatico (ex art. 23 CAD), potranno far trasmettere l’atto in formato digitale al registro delle imprese dal commercialista.

Dal punto di vista dell’affidabilità del dato iscritto nel registro dalle imprese, poi, si deve rimarcare che, per gli atti in formato digitale, il commercialista non avrebbe alcun obbligo di verificare l’identità del possessore della smart card per gli atti di valore inferiore ad euro 15.000,00, e si deve tener conto del fatto che la firma digitale potrebbe essere stata apposta in sua assenza in un momento anteriore, e comunque non ha l’obbligo di verificare la legalità dell’atto, intesa come conformità all’ordinamento giuridico, che invece ha il notaio ex art. 15, co. 2, CAD, per cui il dato iscritto nel registro delle imprese avrebbe giocoforza un valore diverso in termini di attendibilità ai fini della pubblicità per i terzi.

Volendo ricordare che il regime della pubblicità del registro delle imprese è retto dal principio di autenticità degli atti soggetti ad iscrizione, per il quale, almeno in tendenza, si devono iscrivere atti che rappresentino fatti veri, non può non optarsi – allo stato della normativa, e sempre salvo un intervento successivo del legislatore – per la iscrivibilità del solo atto con firma digitale autenticata dal notaio.

L’intera questione va quindi considerata alla luce della esigenza di affidabilità del dato iscritto nel registro delle imprese, della natura dei controlli e dei soggetti preposti a tali controlli sull’atto di trasferimento di quote, nonché delle connesse responsabilità in caso di omissioni o errori nei controlli.

Nel caso di specie, si osserva che, ricorrendo al notaio, le parti sottopongono l’atto di trasferimento ad una procedura più articolata, che da maggiori garanzie di veridicità, in quanto implica l’autenticazione della firma digitale secondo quanto dispone l’art. 25 CAD (attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico, cioè con specifiche norme di legge oppure con principi di ordine pubblico e di buon costume).

Viceversa, scegliendo il commercialista, la procedura è più semplice, soprattutto non implica l’autenticazione della firma e, di conseguenza, la verifica di legalità dell’atto.

Ora, se anche il Notaio potesse ricorrere alla procedura semplificata, attuata mediante l’invio telematico dell’atto di trasferimento di quote, ci si chiede se egli potrebbe omettere la procedura di autenticazione della firma e di verifica della legalità dell’atto, così come può fare il commercialista, sul presupposto – sancito dalla diversa formulazione e previsione degli artt. 21 e 25 CAD – che la firma digitale semplice sia cosa diversa dalla firma digitale autenticata, la prima che crea una presunzione semplice di appartenenza dallo scritto al sottoscrivente, vincibile con qualsiasi mezzo di prova (ex artt. 21 CAD e 2702 c.c.), la seconda che crea una presunzione di appartenenza dello scritto al sottoscrivente vincibile solo con querela di falso (ex artt. 25 CAD e 2702-2703 c.c.).

Ritenendo che ciò non sia possibile, in guanto sul notaio gravano precisi obblighi di legge cui egli non può sottrarsi, ad libitum, allora dovrà ammettersi che la sola procedura che venga attuata dal commercialista è meno garantista rispetto a quella attuata dal notaio, con la conseguenza che è rimesso alla libera discrezionalità delle parti quale procedura, e quali controlli scegliere.

Ed è proprio questa possibilità di scelta delle parti, in quanto realizza nei fatti una deregolation facoltativa della fattispecie, che è inaccettabile sul piano sistematico, e che fa propendere per la tesi più garantista, per la quale è tuttora necessaria l’autentica della firma digitale da parte del notaio.

Ragion per cui va ordinata la cancellazione dalla iscrizione della cessione di quote avvenuta in mancanza di tale indispensabile requisito di legge.

Ritenuti, pertanto, fondato il ricorso, e assorbite le questioni non trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c. e l’art. 2191 c.c.;

Ordina la cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione dell’atto di cessione di quote della Società XXX, in favore di B.A., con marcature temporali 15.12.2008 e 19.12.2008, depositato nel registro delle imprese il 22.12.2008 ed iscritto il 29.12.2008, già concessa provvisoriamente, mediante sospensione dell’efficacia della iscrizione, con decreto 27.3.2009, per le ragioni indicate nella presente motivazione;

condanna B.A. a pagare a C.S. le spese della presente fase, liquidate in complessivi e forfetari euro …, oltre gli accessori di legge.

Si comunichi.

Vicenza, 17.4.2009

 

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