Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 26 del 2 marzo 2012, detta ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari in materia di conti dormienti. In particolare, il MEF precisa che gli intermediari sono tenuti a trasmettere, tramite PEC, tutte le informazioni previste dalla normativa sui conti dormienti, contestualmente agli indirizzi PEC di Consap SpA e MEF: rapportidormienti@pec.consap.it; depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it.
Le suddette due caselle PEC sono abilitate a ricevere solo i flussi di dati conformi al format descritto nella pagina dedicata al “Fondo conti dormienti” del sito CONSAP, dopo essere stati verificati nella sezione “Verifica trasmissione degli elenchi”.
Eventuali trasmissioni di dati effettuate ad una sola delle PEC citate o non conformi ai requisiti richiesti saranno scartate (in quest’ultimo caso comunque sistema di posta ricevente rilascerà ricevuta di trasmissione).
Il MEF precisa inoltre che tutti i documenti contenuti nel corpo del messaggio vanno firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’intermediario con certificato non scaduto (precisazione quest’ultima peraltro superflua ma forse utile per i distratti), e che i messaggi così firmati dovranno pervenire da sistemi di PEC univocamente riconducibili all’intermediario (che ottempera agli obblighi previsti dall’art. 4, comma 2 del DPR n. 116/2007).
Le disposizioni di questo comunicato saranno operative a partire dal 7 marzo 2012. Rimangono confermate, per il resto, le istruzioni fornite con il precedente comunicato del 3 marzo 2011.
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