Pubblicato da DigitPA lo schema di decreto contenente le regole tecniche in materia di pagamenti informatici alle pubbliche amministrazioni. Il decreto, quando entrera’ in vigore, attuera’ l’art. 5 del nuovo CAD, che consente ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il nuovo decreto, comunque, rinvia a successive specifiche tecniche di DigitPA per completare la disciplina della materia.
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Le regole tecniche per i pagamenti informatici alle P.A.
mercoledì, maggio 2nd, 2012Sarà sospesa la domanda di iscrizione delle società senza PEC
giovedì, marzo 22nd, 2012Il D.L. n. 5/2012 (semplificazioni), dopo le modifiche apportate dalla Camera, dispone con il nuovo art. 37 una sospensione della domanda di iscrizione delle società che non indicano la PEC.
Questo è il nuovo testo dell’art. 37:
Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata ».
Il 13 marzo 2012 il testo è stato trasmesso al Senato, ove attualmente è in esame in commissione.
Disaster recovery: a Lamezia Terme il primo seminario DigitPA
venerdì, marzo 16th, 2012DigitPA comunica che a Lamezia Terme, oggi 16 marzo 2012, presso il Grand Hotel Lamezia, si tiene il primo incontro sulla continuità operativa.
Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale prevede nuovi obblighi e scadenze per le Pubbliche Amministrazioni in tema di disaster recovery. Il seminario quindi tratta i temi della continuità operativa, delle linee guida per il disaster recovery, della predisposizione dello studio di fattibilità, dell’iter di richiesta e, quindi, dei contenuti del parere di competenza di DigitPA.
Solo comunicazioni telematiche tra imprese e pubbliche amministrazioni
venerdì, novembre 18th, 2011Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 (G.U. 16.11.2011 n. 267) – Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, inserito dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l’on. Renato Brunetta e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;
Rilevata la necessita’ di stabilire le modalita’ di attuazione della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonche’ la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, fissandone i relativi termini;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa;
Decreta:
Art.1
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.
Il decreto sull’applicabilità del CAD all’amministrazione economico-finanziaria
sabato, ottobre 8th, 2011Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011 (G.U. 3 ottobre 2011 n. 230) – Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (CAD) all’Amministrazione economico finanziaria.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera d), che modifica l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, modificando il comma 6;
Visto, in particolare, l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale, «Tenuto conto dell’esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni», con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione economico-finanziaria;
L’accesso telematico delle pubbliche amministrazioni agli indirizzi PEC dei professionisti
martedì, ottobre 4th, 2011Autore: Giorgio Rognetta (4 ottobre 2011)
Le novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico in materia di posta elettronica certificata (PEC) si affidano, per la loro concreta attuazione, ad un flusso sicuro di informazioni relative agli indirizzi, intercorrente tra pubbliche amministrazioni, ordini professionali, imprese e cittadini.
In effetti, se il mittente non ha la possibilità di fare affidamento su un determinato indirizzo PEC quale domicilio informatico del destinatario, le buone intenzioni del legislatore sono destinate a rimanere insoddisfatte.
Ci occupiamo, in questa sede, degli indirizzi PEC dei professionisti, e di come le pubbliche amministrazioni possano accedervi per gli adempimenti amministrativi di loro competenza: a tal fine è opportuno esaminare le norme in materia, indicando i passaggi principali.
1) D.L. 185/2008: obbligo di pubblicare gli elenchi dei professionisti
L’art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009) ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC (che i professionisti devono avere comunicato ai rispettivi ordini entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. n. 185).
Il comma 10 dello stesso art. 16 aggiunge che la consultazione telematica dei singoli indirizzi PEC debba avvenire liberamente e senza oneri, riservando alle sole pubbliche amministrazioni la possibilità di estrarre elenchi di indirizzi per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Non appena emanate le suddette norme, ci siamo permessi di rilevare che difettava una disciplina delle modalità di pubblicazione e consultazione di tali elenchi; infatti, tutto sembrava essere rimesso alla buona volontà (e all’inevitabile improvvisazione) degli ordini professionali, con conseguenze negative anche in tema di uniformità della gestione dei relativi flussi di indirizzi da parte dei soggetti interessati.
Avviata la consultazione telematica sul codice della pubblica amministrazione
mercoledì, giugno 22nd, 2011Pubblicato un primo schema di Codice della pubblica amministrazione, che raccoglie e riordina le principali disposizioni che oggi regolano il funzionamento della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di semplificare e coordinare le norme in materia.
Il testo elaborato viene sottoposto ad una consultazione pubblica sul sito www.codicepa.gov.it, per un migliore approfondimento delle problematiche connesse.
Questo schema rappresenta un’ipotesi di codice redatto in base all’art. 43 del disegno di legge n. 2243 (collegato alla legge finanziaria 2010, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato) che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a. alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di princìpi generali per le amministrazioni pubbliche;
b. al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c. al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e. al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f. ai decreti legislativi di cui all’articolo 41, comma 1.















