Posts Tagged ‘firma digitale’

Pubblicate le nuove regole tecniche sulle firme elettroniche

martedì, maggio 21st, 2013

Nella Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 117 del 21 maggio 2013), è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, contenente “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” del codice dell’amministrazione digitale.

Commenteremo le nuove regole tecniche su questo blog.

 

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 2) la firma digitale

sabato, maggio 18th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (18 maggio 2013)

Dopo aver trattato le copie informatiche, proseguiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico occupandoci della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta? Per rispondere compiutamente conviene distinguere le varie ipotesi di atti da notificare:

a) copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
Il nuovo comma 4 dell’art. 18 prevede che l’avvocato, dopo aver estratto la copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, firmi digitalmente la relata contenente la dichiarazione di conformità, ma non la copia informatica per immagine (a differenza della versione precedente dell’art. 18): quindi, leggendo (solo) il comma 4, la soluzione appare la seguente: l’avvocato notificante allega alla PEC la scansione dell’originale cartaceo senza firma digitale, e la relata con la sua firma digitale.

Questa soluzione potrebbe lasciare smarriti: perché il comma 4 ha eliminato la firma digitale dell’avvocato notificante dalla scansione dell’originale cartaceo, riservandola alla relata? In realtà tale soluzione non dovrebbe sorprendere, in un contesto tecnico-giuridico in cui sia accuratamente regolamentato il profilo del documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità, ove occorre obbligatoriamente la firma digitale; si veda, a tal proposito, lo schema delle future regole tecniche sul documento informatico, ove non è considerata obbligatoria la firma digitale delle copie informatiche per immagine degli originali analogici, sia pure nel contesto di una rigorosa disciplina delle separate dichiarazioni di conformità da firmare digitalmente (che peraltro si dovrebbe confrontare con quella, meno articolata, del nuovo art. 18, consistente in sostanza nella c.d. busta PEC). Inoltre occorre considerare che la copia informatica per immagine contiene l’acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe dell’originale cartaceo, e ciò si inserisce nel solco della nuova disciplina del documento informatico, richiamata dal comma 3 bis, comma 1, della legge 53/1994.

Sembrerebbe, quindi, che l’avvocato notificante possa procedere alla notifica solo con la firma digitale della relata, congiunta alla scansione dell’originale cartaceo mediante PEC. Attenzione, però, al comma 1 dell’art. 18: purtroppo la scelta infelice di costruire una disciplina inedita e delicata, quale quella delle notifiche telematiche degli avvocati, attraverso continui rimandi normativi, anziché precisi dettagli informatico-giuridici, genera dannose incertezze: infatti, se è vero che il comma 4 dell’art. 18 prevede la firma digitale solo sulla relata e non sulla scansione dell’atto, il comma 1 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. Queste ultime, all’art. 12, prevedono che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF con firma digitale p7m (il PDF non firmato è previsto invece per gli allegati degli atti processuali). Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4, rientri attraverso il comma 1.

L’avvocato prudente, considerato quanto sopra, apporrà la sua firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo, allegando alla PEC anche il PDF non firmato, fermo restando che comunque non potranno essere rispettati altri requisiti dell’art. 12 delle specifiche tecniche, quali le informazioni strutturate in XML e, naturalmente, il divieto della scansione per immagini.

b) documento informatico nativo dell’avvocato notificante
Per l’ipotesi in cui l’atto informatico da notificare sia formato in originale dall’avvocato, quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, il nuovo art. 18 stabilisce solo che il documento informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico, già esaminate sopra per le copie informatiche. In tal caso, peraltro, non essendoci l’esigenza di trasformare in digitale un originale cartaceo, si potrà rispettare il divieto di scansione di immagini: il PDF sarà quindi strutturato come testo, oltre ad essere privo di elementi attivi. L’eventuale procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell’originale cartaceo, ed allegato alla PEC ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 18. Una volta formato l’atto in PDF, l’avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale, naturalmente con certificato valido, e allegare l’atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna, ora prevista dal comma 6 dell’art. 18.

c) documento informatico nativo dell’ufficio giudiziario
Il nuovo art. 18 si riferisce genericamente a documenti informatici nativi che l’avvocato potrebbe notificare, quindi in tale ambito possono essere compresi anche quelli non formati dall’avvocato, ma provenienti dall’ufficio giudiziario, come i provvedimenti del giudice. Tuttavia su tali documenti si registra il silenzio sia del nuovo art. 18, sia della legge n. 53/1994, che per questa tipologia di atti non attribuiscono la qualità di pubblico ufficiale all’avvocato notificante. Pertanto riteniamo non praticabile la notifica in proprio di questi atti, se non quando sarà percorribile la strada della richiesta e del rilascio delle copie autentiche informatiche (o duplicati) degli originali informatici da parte delle cancellerie, come previsto dalle regole e dalle specifiche tecniche del processo telematico.

Continueremo ad occuparci del nuovo art. 18 con i prossimi commenti

Giorgio Rognetta

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La disciplina dei certificati di attributo della firma digitale

giovedì, dicembre 20th, 2012

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012) è stata emanata la disciplina dei “Separati certificati di firma, ai sensi dell’articolo 28, comma 3-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“.

Il decreto disciplina le c.d. “asserzioni”, cioè la rappresentazione informatica delle informazioni riguardanti le qualifiche del titolare, nonché i limiti d’uso e/o di valore, che possono essere inserite in un certificato qualificato separato e rese disponibili in rete. Si tratta, in sostanza, della nuova disciplina dei certificati di attributo delle firme digitali, in cui i certificatori dovranno operare come “Autorità di attributo”: il decreto rimanda, comunque, a successivi provvedimenti dell’Agenzia per l’Italia digitale, per definire le modalità attuative delle nuove disposizioni.

 

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In pdf il libro su firma digitale e documento informatico di Giorgio Rognetta

mercoledì, ottobre 17th, 2012

Per gentile concessione delle Edizioni Simone, è possibile scaricare gratuitamente in PDF il libro “La firma digitale e il documento informatico” di Giorgio Rognetta.  Il libro fu scritto nel 1999, non appena emanate le prime regole tecniche sulle firme digitali, in un periodo in cui ancora non erano stati distribuiti i primi dispositivi di firma; il libro quindi affronta le prime problematiche sorte in Italia sul documento informatico e le firme elettroniche.

Scarica libro di Giorgio Rognetta su firma digitale e documento informatico – 1999 (pdf 3,58 mb)

La firma digitale e il documento informatico

 

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HSM: pubblicato il DPCM 19 luglio 2012

sabato, ottobre 13th, 2012

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2012, contenente “Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012.

Il decreto interviene sulla precedente travagliata vicenda dei termini per l’autocertificazione, adeguando  il  termine  di  cui all’art. 1 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 14 ottobre 2011, in  modo  da  consentire  ai  certificatori l’impiego dei dispositivi per i quali,  alla  data  del  1°  novembre 2011, sia stata formalmente attivata la procedura di accertamento  di conformità presso  l’Organismo  di  certificazione  della  sicurezza informatica (OCSI).

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Verifica firme digitali di altri Stati dell’UE

martedì, settembre 25th, 2012

Disponibile sul sito di DigitPA l’applicazione open source Digital Signature Service. Lo sviluppo di questa applicazione, che consente la verifica di firme digitali basate su certificati emessi dai certificatori autorizzati nei diversi Stati membri dell’Unione Europea, è stato promosso e sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito delle iniziative dell’Agenda Digitale per agevolare il libero scambio e il mutuo riconoscimento dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale in Europa. Per essere utilizzata, è necessario che Digital Signature Service sia installata su un server web.

Verifica firme digitali di altri Stati dell’UE | DigitPA.

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Estesa la trasmissione telematica degli atti notarili

mercoledì, luglio 25th, 2012

Con provvedimento interdirigenziale (di Agenzia del Territorio e Ministero della Giustizia), sottoscritto il 23 luglio 2012, viene estesa la facoltà di trasmissione telematica degli atti notarili, in via sperimentale, a tutti gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. L’estensione sarà operativa a partire dal 19 settembre 2012: ai primi otto Uffici provinciali già attivati se ne aggiungono, quindi, altri 91 (sono esclusi Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia ove vige il sistema tavolare).

La trasmissione telematica concerne la copia autenticata degli atti notarili, predisposta con strumenti informatici e con la firma digitale. Per ogni nota trasmessa, l’Agenzia del Territorio restituisce, sempre in via telematica, un certificato di eseguita formalità, sempre con firma digitale. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’Agenzia assicura comunque l’eseguibilità degli adempimenti, tramite presentazione di copia conforme cartacea dell’atto notarile, nonché la restituzione del certificato di eseguita formalità.

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