Autore: Giorgio Rognetta (18 maggio 2013)
Dopo aver trattato le copie informatiche, proseguiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico occupandoci della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta? Per rispondere compiutamente conviene distinguere le varie ipotesi di atti da notificare:
a) copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
Il nuovo comma 4 dell’art. 18 prevede che l’avvocato, dopo aver estratto la copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, firmi digitalmente la relata contenente la dichiarazione di conformità, ma non la copia informatica per immagine (a differenza della versione precedente dell’art. 18): quindi, leggendo (solo) il comma 4, la soluzione appare la seguente: l’avvocato notificante allega alla PEC la scansione dell’originale cartaceo senza firma digitale, e la relata con la sua firma digitale.
Questa soluzione potrebbe lasciare smarriti: perché il comma 4 ha eliminato la firma digitale dell’avvocato notificante dalla scansione dell’originale cartaceo, riservandola alla relata? In realtà tale soluzione non dovrebbe sorprendere, in un contesto tecnico-giuridico in cui sia accuratamente regolamentato il profilo del documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità, ove occorre obbligatoriamente la firma digitale; si veda, a tal proposito, lo schema delle future regole tecniche sul documento informatico, ove non è considerata obbligatoria la firma digitale delle copie informatiche per immagine degli originali analogici, sia pure nel contesto di una rigorosa disciplina delle separate dichiarazioni di conformità da firmare digitalmente (che peraltro si dovrebbe confrontare con quella, meno articolata, del nuovo art. 18, consistente in sostanza nella c.d. busta PEC). Inoltre occorre considerare che la copia informatica per immagine contiene l’acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe dell’originale cartaceo, e ciò si inserisce nel solco della nuova disciplina del documento informatico, richiamata dal comma 3 bis, comma 1, della legge 53/1994.
Sembrerebbe, quindi, che l’avvocato notificante possa procedere alla notifica solo con la firma digitale della relata, congiunta alla scansione dell’originale cartaceo mediante PEC. Attenzione, però, al comma 1 dell’art. 18: purtroppo la scelta infelice di costruire una disciplina inedita e delicata, quale quella delle notifiche telematiche degli avvocati, attraverso continui rimandi normativi, anziché precisi dettagli informatico-giuridici, genera dannose incertezze: infatti, se è vero che il comma 4 dell’art. 18 prevede la firma digitale solo sulla relata e non sulla scansione dell’atto, il comma 1 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. Queste ultime, all’art. 12, prevedono che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF con firma digitale p7m (il PDF non firmato è previsto invece per gli allegati degli atti processuali). Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4, rientri attraverso il comma 1.
L’avvocato prudente, considerato quanto sopra, apporrà la sua firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo, allegando alla PEC anche il PDF non firmato, fermo restando che comunque non potranno essere rispettati altri requisiti dell’art. 12 delle specifiche tecniche, quali le informazioni strutturate in XML e, naturalmente, il divieto della scansione per immagini.
b) documento informatico nativo dell’avvocato notificante
Per l’ipotesi in cui l’atto informatico da notificare sia formato in originale dall’avvocato, quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, il nuovo art. 18 stabilisce solo che il documento informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico, già esaminate sopra per le copie informatiche. In tal caso, peraltro, non essendoci l’esigenza di trasformare in digitale un originale cartaceo, si potrà rispettare il divieto di scansione di immagini: il PDF sarà quindi strutturato come testo, oltre ad essere privo di elementi attivi. L’eventuale procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell’originale cartaceo, ed allegato alla PEC ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 18. Una volta formato l’atto in PDF, l’avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale, naturalmente con certificato valido, e allegare l’atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna, ora prevista dal comma 6 dell’art. 18.
c) documento informatico nativo dell’ufficio giudiziario
Il nuovo art. 18 si riferisce genericamente a documenti informatici nativi che l’avvocato potrebbe notificare, quindi in tale ambito possono essere compresi anche quelli non formati dall’avvocato, ma provenienti dall’ufficio giudiziario, come i provvedimenti del giudice. Tuttavia su tali documenti si registra il silenzio sia del nuovo art. 18, sia della legge n. 53/1994, che per questa tipologia di atti non attribuiscono la qualità di pubblico ufficiale all’avvocato notificante. Pertanto riteniamo non praticabile la notifica in proprio di questi atti, se non quando sarà percorribile la strada della richiesta e del rilascio delle copie autentiche informatiche (o duplicati) degli originali informatici da parte delle cancellerie, come previsto dalle regole e dalle specifiche tecniche del processo telematico.
Continueremo ad occuparci del nuovo art. 18 con i prossimi commenti
Giorgio Rognetta