Posts Tagged ‘notifiche telematiche’

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 3) gli indirizzi utilizzabili

giovedì, maggio 23rd, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (23 maggio 2013).

Dopo esserci occupati delle copie informatiche e della firma digitale nelle notifiche telematiche degli avvocati autorizzati, concludiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico soffermandoci sugli indirizzi PEC che possono essere utilizzati per le predette notifiche.

Per individuare tali indirizzi PEC dobbiamo esaminare l’art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto richiamato dal nuovo art. 18. L’art. 3 bis precisa che le notifiche si possono eseguire soltanto tramite indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi; tali elenchi, utilizzabili ai fini delle notifiche, sono indicati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 e sono i seguenti:

- domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012);
- elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012);
- INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti) di cui all’art. 6-bis CAD;
- elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 16 D.L. 185/2008;
- REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici) del processo telematico.

Tuttavia l’art. 16 ter stabilisce che tali elenchi si considerano pubblici, ai fini delle notifiche, a decorrere dal 15 dicembre 2013: per quale motivo? Innanzi tutto, occorre rilevare che dei suddetti elenchi, i primi due ancora non sono stati formati e, pertanto, non potrebbero comunque essere utilizzati; il terzo (INI-PEC) è in fase di alimentazione ed è prevista la sua consultabilità per il prossimo 19 giugno; gli elenchi di cui al quarto punto (per quanto concerne imprese e professionisti) sono utilizzati per alimentare l’INI-PEC, ma potrebbero essere utilizzati immediatamente per le notifiche in quanto già (parzialmente) esistenti, così come può essere utilizzato già il REGINDE (ove tra l’altro sono reperiti gli indirizzi PEC per le comunicazioni di cancelleria).

Essendo pendenti dei termini per la formazione dei suddetti elenchi, è probabile che si sia ritenuto di posticipare al prossimo 15 dicembre 2013 una decorrenza uniforme della qualificazione pubblica degli stessi elenchi, anche se si può sospettare che non tutti saranno formati per tale data (ma magari saremo smentiti).

L’avvocato più prudente, comunque, attenderà il 15 dicembre per utilizzare gli indirizzi PEC di elenchi “pubblici” a fini di notifica, pur non potendosi escludere che già adesso siano di fatto pubblici gli elenchi del REGINDE e quelli di cui all’art. 16 del D.L. 185/2008. Nel frattempo si potranno chiarire anche le modalità di pagamento delle notifiche telematiche, che l’art. 10 della legge n. 53/1994 ricollega a generici “sistemi telematici”.

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 1) Le copie informatiche

martedì, maggio 14th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (14 maggio 2013)

Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.

Iniziamo l’esame della nuova disposizione partendo dalla disciplina delle copie informatiche; con successivi commenti cercheremo di analizzare gli altri punti che presentano peculiari problemi interpretativi.

1 – Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.

Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.

Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).

L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che riguarda, appunto, le attestazioni di conformità di questa tipologia di copie informatiche “per immagine”.

Come dovrebbe procedere, in concreto, l’avvocato che intenda notificare per via telematica un atto cartaceo ai sensi dell’art. 3 bis? Egli deve estrarre, mediante accurata scansione, una copia informatica “per immagine”, attestandone la conformità all’originale ai  sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD e, quindi, allegando l’atto alla PEC. Bisogna però considerare che l’art. 22, comma 2, CAD prevede che sia un pubblico ufficiale ad attestare tale conformità, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. L’avvocato, dunque, può assumere le vesti del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 6 della legge 53/1994, ma non può andare oltre, poiché le regole tecniche ex art. 71 esistono solo in uno schema non ancora ufficialmente pubblicato. Quindi l’avvocato, salvo che non voglia rischiare, non può al momento effettuare, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53/1994, la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e asseverazione; egli potrebbe invece effettuare la notifica via PEC di documenti informatici “nativi” (salvo il problema di cui ci occuperemo in seguito).

Come incide, su tale quadro normativo, il nuovo art. 18 delle regole tecniche del PCT?

Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 18, l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’originale cartaceo compie l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Verifichiamo, quindi, dove questo doppio rinvio normativo conduce l’avvocato notificante: l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, è quella di cui ci siamo occupati sopra nel commentare l’art. 3 bis della legge 53/1994, quando abbiamo rilevato che, a causa della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, la notifica tramite PEC di copie informatiche per immagine non è al momento consigliabile.

Ora, il nuovo art. 18 sembra rimediare parzialmente a questa lacuna, sganciando l’asseverazione dal richiamo alle regole tecniche di cui all’art. 71, e stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata (anche se suscita qualche riserva che un regolamento tecnico possa disciplinare la materia diversamente dalla legge, considerando per giunta che il D.M. 48/2013 è stato emanato proprio per adeguare l’art. 18 delle regole tecniche del PCT alle modifiche della legge 53/1994).

Occorre peraltro notare che l’art. 18 precisa che l’inserimento, da parte dell’avvocato, della dichiarazione di conformità nella relata deve essere effettuato a norma dell’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994; quindi, secondo quest’ultima norma, la relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC; tuttavia, lo stesso comma 5, nell’elencare gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio della relata, indica anche l’attestazione di conformità di cui all’art. 22, comma 2, CAD, cioè quella che allo stato non è possibile per la mancanza delle regole tecniche ex art. 71 CAD.

Insomma, un groviglio di rimandi normativi che si potrebbe risolvere, al momento, con una soluzione di buon senso: l’avvocato inserisce nella relata di notifica la dichiarazione di conformità all’originale cartaceo e allega la relata alla PEC, unitamente alla copia per immagine, ritenendo con ciò soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione, sia quello dell’allegazione, ma ignorando i rinvii alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (con il rischio peraltro che ciò sia rilevato da un giudice, forse eccessivamente rigido, chiamato a verificare la regolarità della notifica).

2 – Copia informatica dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 dispone che l’avvocato notificante alleghi alla PEC “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine”, di originali cartacei: ciò significa che l’avvocato potrebbe notificare anche una copia informatica (non per immagine). Qui, ammesso che non siano stati utilizzati impropriamente i termini relativi alle copie informatiche, si apre un grosso problema: infatti, le copie informatiche (non per immagine) sono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, CAD, che non è richiamato da alcuna norma della legge 53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).

Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.

Nel prossimo commento ci occuperemo della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta?

 

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Notifiche in proprio tramite PEC: sentenza del TAR Campania

martedì, aprile 23rd, 2013

Il TAR Campania, con la sentenza che riportiamo di seguito, interviene sulle notifiche in proprio tramite PEC: la sentenza è in parte conforme a quanto da noi già riportato nel commento su http://www.firmadigitale.net/?p=1065. Occorre tuttavia aggiornare la materia alla luce delle modifiche normative successive.

Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013

FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, precedente affidataria dei servizi informatici del Comune di X, impugna la nota dell’ente prot. n. 13/AA.GG. del 03.12.2012, a mezzo della quale è stato comunicato il respingimento della sua domanda di accesso agli atti del 26.10.2012, motivata con il difetto di legittimazione attiva e di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata di cui sarebbe titolare. La ricorrente espone, in punto di fatto, di ritenere con ragionevole certezza che gli atti richiesti con l’istanza di accesso e pubblicati all’Albo pretorio avrebbero attinenza al servizio di informatica aggiudicato dal Comune ad altra società. Il Comune di X non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.
1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di X. (continua…)

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Convegno “Il processo telematico e le novità del D.L. 179/2012″: on line le diapositive

venerdì, novembre 9th, 2012

Osservatorio della Giustizia Civile di Reggio Calabria – con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

*******************

IL PROCESSO TELEMATICO E LE NOVITA’ DEL D.L. 179/2012

On line le diapositive su PEC e notifiche telematiche

INTRODUCONO

avv. Alberto Panuccio – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Reggio Calabria

avv. Paola Carbone – Osservatorio Giustizia Civile di Reggio Calabria

RELATORI

Dott.  Giuseppe Fichera – Magistrato referente per l’informatica distretto Corte d’Appello di Catania

Il PCT ed il deposito telematico degli atti del processo

Avv. Giorgio Rognetta -  Delegato albo PCT Ordine Avvocati R.C.

La PEC per comunicazioni e notifiche telematiche

COORDINA I LAVORI

Dott. Luciano Gerardis - Presidente Tribunale di Reggio Calabria

****************

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2012  ORE 15,30 – AUDITORIUM DON ORIONE – SANT’ANTONIO – REGGIO CAL.

L’incontro è gratuito. Sarà rilasciato attestato di partecipazione per n° 4 crediti formativi.

Coordinamento scientifico dott. Giuseppe Minutoli e avv. Paola Carbone

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Partono le notifiche telematiche anche nel processo penale

mercoledì, ottobre 31st, 2012

Il  Tribunale di Torino è il primo ufficio in Italia a utilizzare le comunicazioni e le notificazioni telematiche anche nel processo penale.

Il relativo decreto ministeriale, emanato ai sensi dell’art. 51 della legge 133/2008 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 settembre, ha reso operative dall’1 ottobre 2012 le nuove procedure per le notifiche a persona diversa dall’imputato, ai sensi degli articoli 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 del codice di procedura penale, che saranno effettuate soltanto per via telematica tramite PEC.

Costituito un “Ufficio deposito in cancelleria notifiche telematiche” per gli atti che non si sono potuti notificare per cause non imputabili all’ufficio.

Scarica l’avviso del Tribunale e della Procura di Torino (in pdf)

 

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Le comunicazioni di cancelleria tramite PEC nel D.L. 179/2012

mercoledì, ottobre 24th, 2012

Autore: Giorgio Rognetta (24 ottobre 2012)

L’art. 16 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Crescita 2.0”) contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria che, per la verità, non brillano per semplicità espositiva; proviamo, quindi, ad esaminarne i passi principali.

Comma 4: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”

La norma è perentoria: le cancellerie devono usare “esclusivamente” la PEC per comunicazioni e notifiche. Ma quali PEC devono essere utilizzate? L’art. 16 individua le PEC destinatarie delle comunicazioni telematiche non attraverso un riferimento specifico al registro generale degli indirizzi elettronici del processo telematico (c.d. REGINDE), ma mediante un riferimento più generico a “pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”, secondo la normativa generale sul documento informatico. Pertanto, in base a tale ultimo riferimento, sono già individuabili i seguenti pubblici elenchi: PEC iscritte nel registro delle imprese; PEC che i professionisti comunicano ai propri ordini; PEC di pubbliche amministrazioni iscritte nell’IPA; CEC-PAC di cittadini (occorre peraltro considerare anche le novità introdotte proprio dal decreto Crescita 2.0 e, in particolare, gli istituendi elenchi di cui agli articoli 4 e 5).

Nonostante il REGINDE non sia espressamente citato, per i soggetti abilitati esterni del processo telematico (come gli avvocati) vi sarà comunque una coincidenza tra le PEC comunicate all’ordine e le PEC iscritte nel REGINDE.

Comma 6: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.”

La norma si può riferire non solo agli avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l’obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale (peraltro i CTU potrebbero anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro ordine non abbia trasmesso l’albo informatico). La norma, tuttavia, avrebbe dovuto sanzionare con il deposito in cancelleria i soggetti che non hanno istituito “e” comunicato la propria PEC, non i soggetti che non hanno istituito “o” comunicato la PEC, perché è ovvio (ed è previsto dalla legge) che non è sufficiente “istituire” la PEC, ma bisogna anche comunicarla.

(continua…)

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La PEC per le notifiche in proprio degli avvocati: legge 53/1994 e regole tecniche PCT

venerdì, ottobre 12th, 2012

Autore: Giorgio Rognetta (12 ottobre 2012)

1. Premessa

L’art. 18 delle regole tecniche sul processo civile telematico (PCT), contenute nel D.M. 21.2.2011 n. 44, consente agli avvocati, autorizzati ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53, di eseguire le notifiche tramite PEC; il predetto art. 18 non richiede ulteriori specifiche tecniche e, pertanto, appare immediatamente attuabile. Occorre peraltro precisare che, dopo il D.M. n. 44/2011, è intervenuta la legge 12.11.2011 n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. Analizziamo questo quadro normativo partendo dall’art. 18 delle regole tecniche e, di seguito, le novità derivanti dalla legge n. 183/2011.

2. Art. 18 regole tecniche PCT.

a) la PEC utilizzabile

L’art. 18 si riferisce solo ai soggetti abilitati esterni e, in particolare, ai difensori delle parti private o pubbliche, secondo quanto precisato nell’art. 1, lettera m) delle regole tecniche. Di questi soggetti occorre utilizzare esclusivamente le PEC risultanti nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), perché solo queste garantiscono la certificazione dello status di difensore nel PCT; quindi l’avvocato che intenda procedere ad una notifica ai sensi dell’art. 18 dovrà consultare previamente il REGINDE per individuare la PEC del difensore destinatario; inoltre anche la PEC dell’avvocato mittente dovrà essere iscritta nel REGINDE.

b) la copia informatica dell’atto da notificare

L’art. 18 precisa che la notifica si effettua “anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”; a tal fine l’avvocato “trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale”. Occorre, quindi, precisare in cosa consista la suddetta “copia informatica”: distinguiamo a tal fine due ipotesi.

(continua…)

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