Posts Tagged ‘PEC’

INI-PEC: portale on line il 19 giugno

martedì, maggio 21st, 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che entro il prossimo 8 giugno ordini e collegi professionali dovranno inviare tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti; il 19 giugno sarà quindi attivo il portale telematico per accedere, senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico di indirizzi PEC, che comprenderanno quelli tratti dal registro delle imprese e quelli trasmessi da ordini e collegi professionali.

Il trasferimento dei dati avverrà in formato aperto (open data) in modalità telematica; a tal fine sono stati definiti: formato e struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento indirizzi PEC; modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI-PEC. Ricordiamo che l’art. 5, comma 3, del D.L. 179/2012 ha istituito l’INI-PEC presso il MISE, e che con D.M. 18 marzo 2013 sono state disciplinate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC, indicando InfoCamere quale soggetto deputato alla realizzazione e gestione operativa dell’ INI-PEC.

Infocamere ha già iniziato le attività concernenti l’avviamento del portale telematico e sta contestualmente procedendo alle verifiche tecniche di estrazione dal registro delle imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell’indirizzo PEC.

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 2) la firma digitale

sabato, maggio 18th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (18 maggio 2013)

Dopo aver trattato le copie informatiche, proseguiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico occupandoci della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta? Per rispondere compiutamente conviene distinguere le varie ipotesi di atti da notificare:

a) copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
Il nuovo comma 4 dell’art. 18 prevede che l’avvocato, dopo aver estratto la copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, firmi digitalmente la relata contenente la dichiarazione di conformità, ma non la copia informatica per immagine (a differenza della versione precedente dell’art. 18): quindi, leggendo (solo) il comma 4, la soluzione appare la seguente: l’avvocato notificante allega alla PEC la scansione dell’originale cartaceo senza firma digitale, e la relata con la sua firma digitale.

Questa soluzione potrebbe lasciare smarriti: perché il comma 4 ha eliminato la firma digitale dell’avvocato notificante dalla scansione dell’originale cartaceo, riservandola alla relata? In realtà tale soluzione non dovrebbe sorprendere, in un contesto tecnico-giuridico in cui sia accuratamente regolamentato il profilo del documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità, ove occorre obbligatoriamente la firma digitale; si veda, a tal proposito, lo schema delle future regole tecniche sul documento informatico, ove non è considerata obbligatoria la firma digitale delle copie informatiche per immagine degli originali analogici, sia pure nel contesto di una rigorosa disciplina delle separate dichiarazioni di conformità da firmare digitalmente (che peraltro si dovrebbe confrontare con quella, meno articolata, del nuovo art. 18, consistente in sostanza nella c.d. busta PEC). Inoltre occorre considerare che la copia informatica per immagine contiene l’acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe dell’originale cartaceo, e ciò si inserisce nel solco della nuova disciplina del documento informatico, richiamata dal comma 3 bis, comma 1, della legge 53/1994.

Sembrerebbe, quindi, che l’avvocato notificante possa procedere alla notifica solo con la firma digitale della relata, congiunta alla scansione dell’originale cartaceo mediante PEC. Attenzione, però, al comma 1 dell’art. 18: purtroppo la scelta infelice di costruire una disciplina inedita e delicata, quale quella delle notifiche telematiche degli avvocati, attraverso continui rimandi normativi, anziché precisi dettagli informatico-giuridici, genera dannose incertezze: infatti, se è vero che il comma 4 dell’art. 18 prevede la firma digitale solo sulla relata e non sulla scansione dell’atto, il comma 1 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. Queste ultime, all’art. 12, prevedono che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF con firma digitale p7m (il PDF non firmato è previsto invece per gli allegati degli atti processuali). Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4, rientri attraverso il comma 1.

L’avvocato prudente, considerato quanto sopra, apporrà la sua firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo, allegando alla PEC anche il PDF non firmato, fermo restando che comunque non potranno essere rispettati altri requisiti dell’art. 12 delle specifiche tecniche, quali le informazioni strutturate in XML e, naturalmente, il divieto della scansione per immagini.

b) documento informatico nativo dell’avvocato notificante
Per l’ipotesi in cui l’atto informatico da notificare sia formato in originale dall’avvocato, quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, il nuovo art. 18 stabilisce solo che il documento informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico, già esaminate sopra per le copie informatiche. In tal caso, peraltro, non essendoci l’esigenza di trasformare in digitale un originale cartaceo, si potrà rispettare il divieto di scansione di immagini: il PDF sarà quindi strutturato come testo, oltre ad essere privo di elementi attivi. L’eventuale procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell’originale cartaceo, ed allegato alla PEC ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 18. Una volta formato l’atto in PDF, l’avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale, naturalmente con certificato valido, e allegare l’atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna, ora prevista dal comma 6 dell’art. 18.

c) documento informatico nativo dell’ufficio giudiziario
Il nuovo art. 18 si riferisce genericamente a documenti informatici nativi che l’avvocato potrebbe notificare, quindi in tale ambito possono essere compresi anche quelli non formati dall’avvocato, ma provenienti dall’ufficio giudiziario, come i provvedimenti del giudice. Tuttavia su tali documenti si registra il silenzio sia del nuovo art. 18, sia della legge n. 53/1994, che per questa tipologia di atti non attribuiscono la qualità di pubblico ufficiale all’avvocato notificante. Pertanto riteniamo non praticabile la notifica in proprio di questi atti, se non quando sarà percorribile la strada della richiesta e del rilascio delle copie autentiche informatiche (o duplicati) degli originali informatici da parte delle cancellerie, come previsto dalle regole e dalle specifiche tecniche del processo telematico.

Continueremo ad occuparci del nuovo art. 18 con i prossimi commenti

Giorgio Rognetta

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 1) Le copie informatiche

martedì, maggio 14th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (14 maggio 2013)

Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.

Iniziamo l’esame della nuova disposizione partendo dalla disciplina delle copie informatiche; con successivi commenti cercheremo di analizzare gli altri punti che presentano peculiari problemi interpretativi.

1 – Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.

Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.

Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).

L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che riguarda, appunto, le attestazioni di conformità di questa tipologia di copie informatiche “per immagine”.

Come dovrebbe procedere, in concreto, l’avvocato che intenda notificare per via telematica un atto cartaceo ai sensi dell’art. 3 bis? Egli deve estrarre, mediante accurata scansione, una copia informatica “per immagine”, attestandone la conformità all’originale ai  sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD e, quindi, allegando l’atto alla PEC. Bisogna però considerare che l’art. 22, comma 2, CAD prevede che sia un pubblico ufficiale ad attestare tale conformità, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. L’avvocato, dunque, può assumere le vesti del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 6 della legge 53/1994, ma non può andare oltre, poiché le regole tecniche ex art. 71 esistono solo in uno schema non ancora ufficialmente pubblicato. Quindi l’avvocato, salvo che non voglia rischiare, non può al momento effettuare, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53/1994, la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e asseverazione; egli potrebbe invece effettuare la notifica via PEC di documenti informatici “nativi” (salvo il problema di cui ci occuperemo in seguito).

Come incide, su tale quadro normativo, il nuovo art. 18 delle regole tecniche del PCT?

Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 18, l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’originale cartaceo compie l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Verifichiamo, quindi, dove questo doppio rinvio normativo conduce l’avvocato notificante: l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, è quella di cui ci siamo occupati sopra nel commentare l’art. 3 bis della legge 53/1994, quando abbiamo rilevato che, a causa della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, la notifica tramite PEC di copie informatiche per immagine non è al momento consigliabile.

Ora, il nuovo art. 18 sembra rimediare parzialmente a questa lacuna, sganciando l’asseverazione dal richiamo alle regole tecniche di cui all’art. 71, e stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata (anche se suscita qualche riserva che un regolamento tecnico possa disciplinare la materia diversamente dalla legge, considerando per giunta che il D.M. 48/2013 è stato emanato proprio per adeguare l’art. 18 delle regole tecniche del PCT alle modifiche della legge 53/1994).

Occorre peraltro notare che l’art. 18 precisa che l’inserimento, da parte dell’avvocato, della dichiarazione di conformità nella relata deve essere effettuato a norma dell’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994; quindi, secondo quest’ultima norma, la relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC; tuttavia, lo stesso comma 5, nell’elencare gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio della relata, indica anche l’attestazione di conformità di cui all’art. 22, comma 2, CAD, cioè quella che allo stato non è possibile per la mancanza delle regole tecniche ex art. 71 CAD.

Insomma, un groviglio di rimandi normativi che si potrebbe risolvere, al momento, con una soluzione di buon senso: l’avvocato inserisce nella relata di notifica la dichiarazione di conformità all’originale cartaceo e allega la relata alla PEC, unitamente alla copia per immagine, ritenendo con ciò soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione, sia quello dell’allegazione, ma ignorando i rinvii alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (con il rischio peraltro che ciò sia rilevato da un giudice, forse eccessivamente rigido, chiamato a verificare la regolarità della notifica).

2 – Copia informatica dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 dispone che l’avvocato notificante alleghi alla PEC “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine”, di originali cartacei: ciò significa che l’avvocato potrebbe notificare anche una copia informatica (non per immagine). Qui, ammesso che non siano stati utilizzati impropriamente i termini relativi alle copie informatiche, si apre un grosso problema: infatti, le copie informatiche (non per immagine) sono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, CAD, che non è richiamato da alcuna norma della legge 53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).

Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.

Nel prossimo commento ci occuperemo della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta?

 

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Notifiche in proprio tramite PEC: sentenza del TAR Campania

martedì, aprile 23rd, 2013

Il TAR Campania, con la sentenza che riportiamo di seguito, interviene sulle notifiche in proprio tramite PEC: la sentenza è in parte conforme a quanto da noi già riportato nel commento su http://www.firmadigitale.net/?p=1065. Occorre tuttavia aggiornare la materia alla luce delle modifiche normative successive.

Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013

FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, precedente affidataria dei servizi informatici del Comune di X, impugna la nota dell’ente prot. n. 13/AA.GG. del 03.12.2012, a mezzo della quale è stato comunicato il respingimento della sua domanda di accesso agli atti del 26.10.2012, motivata con il difetto di legittimazione attiva e di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata di cui sarebbe titolare. La ricorrente espone, in punto di fatto, di ritenere con ragionevole certezza che gli atti richiesti con l’istanza di accesso e pubblicati all’Albo pretorio avrebbero attinenza al servizio di informatica aggiudicato dal Comune ad altra società. Il Comune di X non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Giova richiamare preliminarmente la disposizione dell’art. 39 comma 2 c.p.a., che rinvia, per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali in materia di notificazioni degli atti giudiziari in materia civile.
1.2. Alla luce delle disposizioni che disciplinano la P.E.C. nel processo civile e delle relative disposizioni attuative deve essere esaminata la regolarità della procedura di notifica seguita dalla società ricorrente, che ha effettuato la notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certifica (P.E.C.) e ha prodotto la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del sistema di posta certificata e la ricevuta di avvenuta consegna alla P.E.C. del Comune di X. (continua…)

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INI-PEC: il decreto attuativo per imprese e professionisti

lunedì, aprile 22nd, 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 marzo 2013, pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile 2013, ha disciplinato le modalità operative dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito dal nuovo art. 6 bis del CAD.

In particolare, il decreto stabilisce  sia le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INI-PEC, sia le modalità di accesso allo stesso, sia le modalità con cui gli Ordini ed i Collegi professionali dovranno comunicare e aggiornare gli indirizzi PEC dei professionisti, stabilendo per inciso oneri abbastanza gravosi per gli stessi Ordini professionali.

L’INI-PEC sarà realizzato e gestito dal MISE,  che si avvarrà a tal fine di InfoCamere; il decreto, tuttavia, rinvia a un successivo provvedimento del MISE per ulteriori dettagli tecnici.

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PEC-ID: pubblicate le regole tecniche

mercoledì, dicembre 19th, 2012

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012) sono state finalmente dettate le “Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni”.

Si tratta della c.d. PEC-ID, da utilizzare per la trasmissione telematica di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 65 del CAD. I Gestori, che opereranno come Identity Provider, dovranno identificare i richiedenti le caselle PEC-ID esclusivamente secondo quanto disposto nelle regole tecniche; l’accesso al servizio di PEC-ID sarà consentito solo previa identificazione del titolare tramite certificato di autenticazione (CNS o CIE) o credenziali di accesso comprendenti anche una OTP.

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Convegno “Il processo telematico e le novità del D.L. 179/2012″: on line le diapositive

venerdì, novembre 9th, 2012

Osservatorio della Giustizia Civile di Reggio Calabria – con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

*******************

IL PROCESSO TELEMATICO E LE NOVITA’ DEL D.L. 179/2012

On line le diapositive su PEC e notifiche telematiche

INTRODUCONO

avv. Alberto Panuccio – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Reggio Calabria

avv. Paola Carbone – Osservatorio Giustizia Civile di Reggio Calabria

RELATORI

Dott.  Giuseppe Fichera – Magistrato referente per l’informatica distretto Corte d’Appello di Catania

Il PCT ed il deposito telematico degli atti del processo

Avv. Giorgio Rognetta -  Delegato albo PCT Ordine Avvocati R.C.

La PEC per comunicazioni e notifiche telematiche

COORDINA I LAVORI

Dott. Luciano Gerardis - Presidente Tribunale di Reggio Calabria

****************

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2012  ORE 15,30 – AUDITORIUM DON ORIONE – SANT’ANTONIO – REGGIO CAL.

L’incontro è gratuito. Sarà rilasciato attestato di partecipazione per n° 4 crediti formativi.

Coordinamento scientifico dott. Giuseppe Minutoli e avv. Paola Carbone

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