Il TAR della Basilicata, con sentenza n. 478 del 23 settembre 2011, ha accolto il ricorso proposto da un’associazione (nell’ambito più ampio di una class action, in cui però è stato dichiarato inammissibile il ricorso di altri soggetti).
Il TAR ha accertato che nella home page del sito della Regione non era stato pubblicato l’indirizzo istituzionale di PEC, a cui il cittadino ha il diritto di rivolgersi, come previsto dall’art. 54 comma 2 ter, del codice dell’amministrazione digitale e dalle “Linee guida per i siti web della P.A. – Anno 2010” del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Pertanto il TAR ha ordinato alla Regione di pubblicare l’indirizzo PEC e di rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite PEC.















