Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visto l’art. 15 comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 4, 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto l’art. 1, lettera h ), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000, recante delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e dei sistemi informatici e telefonici al Ministro per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini; Sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;
Decreta:
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI ED OBIETTIVI DI ADEGUAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art.1 – Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, di cui all’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, nonchè il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico, di cui all’art. 6, comma 5, del medesimo decreto.
2. Il presente decreto stabilisce altresì le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali, di cui all’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.
Art.2 – Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) “decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998″, il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
b) “decreto n. 29/1993″, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) “legge n. 127/1997″, la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) “decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997″, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
e) “delibera AIPA 24/98″, la deliberazione 30 luglio 1998, n. 24, dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione recante regole tecniche per l’uso di supporti ottici;
f) “funzionalità minima”, la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
g) “funzionalità aggiuntive”, le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonchè alla accessibilità delle informazioni;
h) “sistema di classificazione”, lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell’amministrazione interessata;
i) “funzionalità interoperative”, le componenti del sistema finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
l) “sessione di registrazione”, ogni attività di assegnazione delle informazioni nella operazione di registrazione di protocollo effettuata secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
m ) “responsabile del servizio”, il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
n ) “area organizzativa omogenea”, un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall’amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
o ) “ufficio utente” di una area organizzativa omogenea, un ufficio dell’area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico.
(continua…)