Autore: Giorgio Rognetta (20 aprile 2004)
Le ultime deliberazioni AIPA n. 42/2001 e CNIPA n. 11/2004, in materia di conservazione digitale dei documenti cartacei, hanno limitato l’intervento del pubblico ufficiale ai documenti originali “unici”, al fine di consentire l’attestazione di conformità di quanto memorizzato al documento di origine.
Sono rimasti esclusi dall’area di intervento del pubblico ufficiale i documenti originali “non unici”, come ad esempio gli originali delle fatture e degli altri documenti previsti dall’art. 2214 c.c., al cui contenuto è possibile risalire attraverso altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione e che, pertanto, non meritano pari cautela nella procedura digitale di conservazione.















