Il D.L. n. 5/2012 (semplificazioni), dopo le modifiche apportate dalla Camera, dispone con il nuovo art. 37 una sospensione della domanda di iscrizione delle società che non indicano la PEC.
Questo è il nuovo testo dell’art. 37:
Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata ».
Il 13 marzo 2012 il testo è stato trasmesso al Senato, ove attualmente è in esame in commissione.















