Posts Tagged ‘regole tecniche’

Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 2) la firma digitale

sabato, maggio 18th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (18 maggio 2013)

Dopo aver trattato le copie informatiche, proseguiamo l’esame del nuovo art. 18 delle regole tecniche del processo telematico occupandoci della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta? Per rispondere compiutamente conviene distinguere le varie ipotesi di atti da notificare:

a) copia informatica per immagine dell’originale cartaceo
Il nuovo comma 4 dell’art. 18 prevede che l’avvocato, dopo aver estratto la copia informatica per immagine dell’originale cartaceo, firmi digitalmente la relata contenente la dichiarazione di conformità, ma non la copia informatica per immagine (a differenza della versione precedente dell’art. 18): quindi, leggendo (solo) il comma 4, la soluzione appare la seguente: l’avvocato notificante allega alla PEC la scansione dell’originale cartaceo senza firma digitale, e la relata con la sua firma digitale.

Questa soluzione potrebbe lasciare smarriti: perché il comma 4 ha eliminato la firma digitale dell’avvocato notificante dalla scansione dell’originale cartaceo, riservandola alla relata? In realtà tale soluzione non dovrebbe sorprendere, in un contesto tecnico-giuridico in cui sia accuratamente regolamentato il profilo del documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità, ove occorre obbligatoriamente la firma digitale; si veda, a tal proposito, lo schema delle future regole tecniche sul documento informatico, ove non è considerata obbligatoria la firma digitale delle copie informatiche per immagine degli originali analogici, sia pure nel contesto di una rigorosa disciplina delle separate dichiarazioni di conformità da firmare digitalmente (che peraltro si dovrebbe confrontare con quella, meno articolata, del nuovo art. 18, consistente in sostanza nella c.d. busta PEC). Inoltre occorre considerare che la copia informatica per immagine contiene l’acquisizione digitale delle sottoscrizioni autografe dell’originale cartaceo, e ciò si inserisce nel solco della nuova disciplina del documento informatico, richiamata dal comma 3 bis, comma 1, della legge 53/1994.

Sembrerebbe, quindi, che l’avvocato notificante possa procedere alla notifica solo con la firma digitale della relata, congiunta alla scansione dell’originale cartaceo mediante PEC. Attenzione, però, al comma 1 dell’art. 18: purtroppo la scelta infelice di costruire una disciplina inedita e delicata, quale quella delle notifiche telematiche degli avvocati, attraverso continui rimandi normativi, anziché precisi dettagli informatico-giuridici, genera dannose incertezze: infatti, se è vero che il comma 4 dell’art. 18 prevede la firma digitale solo sulla relata e non sulla scansione dell’atto, il comma 1 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere redatte nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico. Queste ultime, all’art. 12, prevedono che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF con firma digitale p7m (il PDF non firmato è previsto invece per gli allegati degli atti processuali). Pertanto si potrebbe sostenere che la firma digitale del documento informatico contenente la scansione, eliminata dal comma 4, rientri attraverso il comma 1.

L’avvocato prudente, considerato quanto sopra, apporrà la sua firma digitale alla scansione dell’atto originale cartaceo, allegando alla PEC anche il PDF non firmato, fermo restando che comunque non potranno essere rispettati altri requisiti dell’art. 12 delle specifiche tecniche, quali le informazioni strutturate in XML e, naturalmente, il divieto della scansione per immagini.

b) documento informatico nativo dell’avvocato notificante
Per l’ipotesi in cui l’atto informatico da notificare sia formato in originale dall’avvocato, quindi non generato attraverso la copia di un atto cartaceo, il nuovo art. 18 stabilisce solo che il documento informatico sia privo di elementi attivi e redatto nei formati consentiti dalle specifiche tecniche del processo telematico, già esaminate sopra per le copie informatiche. In tal caso, peraltro, non essendoci l’esigenza di trasformare in digitale un originale cartaceo, si potrà rispettare il divieto di scansione di immagini: il PDF sarà quindi strutturato come testo, oltre ad essere privo di elementi attivi. L’eventuale procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell’originale cartaceo, ed allegato alla PEC ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 18. Una volta formato l’atto in PDF, l’avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale, naturalmente con certificato valido, e allegare l’atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna, ora prevista dal comma 6 dell’art. 18.

c) documento informatico nativo dell’ufficio giudiziario
Il nuovo art. 18 si riferisce genericamente a documenti informatici nativi che l’avvocato potrebbe notificare, quindi in tale ambito possono essere compresi anche quelli non formati dall’avvocato, ma provenienti dall’ufficio giudiziario, come i provvedimenti del giudice. Tuttavia su tali documenti si registra il silenzio sia del nuovo art. 18, sia della legge n. 53/1994, che per questa tipologia di atti non attribuiscono la qualità di pubblico ufficiale all’avvocato notificante. Pertanto riteniamo non praticabile la notifica in proprio di questi atti, se non quando sarà percorribile la strada della richiesta e del rilascio delle copie autentiche informatiche (o duplicati) degli originali informatici da parte delle cancellerie, come previsto dalle regole e dalle specifiche tecniche del processo telematico.

Continueremo ad occuparci del nuovo art. 18 con i prossimi commenti

Giorgio Rognetta

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Le notifiche tramite PEC degli avvocati dopo il D.M. 48/2013: 1) Le copie informatiche

martedì, maggio 14th, 2013

Autore: Giorgio Rognetta (14 maggio 2013)

Il regolamento contenuto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 48, ha modificato l’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.

Iniziamo l’esame della nuova disposizione partendo dalla disciplina delle copie informatiche; con successivi commenti cercheremo di analizzare gli altri punti che presentano peculiari problemi interpretativi.

1 – Copia informatica per immagine dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 si riferisce alle notifiche che gli avvocati autorizzati effettuano per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; pertanto, prima di addentrarci nell’esame del nuovo art. 18, appare opportuno ricordare alcune disposizioni del predetto art. 3 bis: questo prevede che l’avvocato possa notificare per via telematica allegando alla PEC documenti informatici (nativi), oppure copia informatica di originali cartacei.

Nel caso del documento informatico nativo, non si pone il problema del trattamento dell’originale cartaceo; nel caso di un originale cartaceo, invece, occorre affrontare il problema di come l’avvocato possa notificare una copia informatica.

Preliminarmente occorre fare una distinzione: “copia informatica” è una copia che ha lo stesso contenuto, ma non la stessa forma dell’originale cartaceo; “copia informatica per immagine” è la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo (art. 1 CAD).

L’art. 3 bis utilizza impropriamente l’espressione “copia informatica”, perché in realtà si riferisce alla “copia informatica per immagine”: ciò si desume dal rinvio all’art. 22, comma 2, del CAD che riguarda, appunto, le attestazioni di conformità di questa tipologia di copie informatiche “per immagine”.

Come dovrebbe procedere, in concreto, l’avvocato che intenda notificare per via telematica un atto cartaceo ai sensi dell’art. 3 bis? Egli deve estrarre, mediante accurata scansione, una copia informatica “per immagine”, attestandone la conformità all’originale ai  sensi dell’art. 22, comma 2, del CAD e, quindi, allegando l’atto alla PEC. Bisogna però considerare che l’art. 22, comma 2, CAD prevede che sia un pubblico ufficiale ad attestare tale conformità, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’art. 71 CAD. L’avvocato, dunque, può assumere le vesti del pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 6 della legge 53/1994, ma non può andare oltre, poiché le regole tecniche ex art. 71 esistono solo in uno schema non ancora ufficialmente pubblicato. Quindi l’avvocato, salvo che non voglia rischiare, non può al momento effettuare, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 53/1994, la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e asseverazione; egli potrebbe invece effettuare la notifica via PEC di documenti informatici “nativi” (salvo il problema di cui ci occuperemo in seguito).

Come incide, su tale quadro normativo, il nuovo art. 18 delle regole tecniche del PCT?

Secondo il nuovo comma 4 dell’art. 18, l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’originale cartaceo compie l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994. Verifichiamo, quindi, dove questo doppio rinvio normativo conduce l’avvocato notificante: l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, CAD, è quella di cui ci siamo occupati sopra nel commentare l’art. 3 bis della legge 53/1994, quando abbiamo rilevato che, a causa della mancanza delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, la notifica tramite PEC di copie informatiche per immagine non è al momento consigliabile.

Ora, il nuovo art. 18 sembra rimediare parzialmente a questa lacuna, sganciando l’asseverazione dal richiamo alle regole tecniche di cui all’art. 71, e stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata (anche se suscita qualche riserva che un regolamento tecnico possa disciplinare la materia diversamente dalla legge, considerando per giunta che il D.M. 48/2013 è stato emanato proprio per adeguare l’art. 18 delle regole tecniche del PCT alle modifiche della legge 53/1994).

Occorre peraltro notare che l’art. 18 precisa che l’inserimento, da parte dell’avvocato, della dichiarazione di conformità nella relata deve essere effettuato a norma dell’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/1994; quindi, secondo quest’ultima norma, la relata di notifica deve essere redatta dall’avvocato su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato alla PEC; tuttavia, lo stesso comma 5, nell’elencare gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio della relata, indica anche l’attestazione di conformità di cui all’art. 22, comma 2, CAD, cioè quella che allo stato non è possibile per la mancanza delle regole tecniche ex art. 71 CAD.

Insomma, un groviglio di rimandi normativi che si potrebbe risolvere, al momento, con una soluzione di buon senso: l’avvocato inserisce nella relata di notifica la dichiarazione di conformità all’originale cartaceo e allega la relata alla PEC, unitamente alla copia per immagine, ritenendo con ciò soddisfatti sia il requisito dell’asseverazione, sia quello dell’allegazione, ma ignorando i rinvii alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (con il rischio peraltro che ciò sia rilevato da un giudice, forse eccessivamente rigido, chiamato a verificare la regolarità della notifica).

2 – Copia informatica dell’originale cartaceo

Il nuovo art. 18 dispone che l’avvocato notificante alleghi alla PEC “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine”, di originali cartacei: ciò significa che l’avvocato potrebbe notificare anche una copia informatica (non per immagine). Qui, ammesso che non siano stati utilizzati impropriamente i termini relativi alle copie informatiche, si apre un grosso problema: infatti, le copie informatiche (non per immagine) sono attività tipiche del pubblico ufficiale depositario, ai sensi dell’art. 22, comma 1, CAD, che non è richiamato da alcuna norma della legge 53/1994, la quale non prevede quindi che, per tale attività, l’avvocato possa assumere la veste del pubblico ufficiale (mentre ciò è previsto per le copie informatiche per immagine di cui all’art. 22, comma 2, CAD).

Appare inoltre singolare che il nuovo art. 18 contempli la possibilità di estrarre copia informatica (non per immagine) dell’originale cartaceo, senza prevedere alcuna regolamentazione tecnica di tale possibilità che, per quanto ci concerne, non può trovare applicazione.

Nel prossimo commento ci occuperemo della firma digitale dell’avvocato notificante: quando e dove deve essere apposta?

 

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PEC-ID: pubblicate le regole tecniche

mercoledì, dicembre 19th, 2012

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012 (in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012) sono state finalmente dettate le “Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni”.

Si tratta della c.d. PEC-ID, da utilizzare per la trasmissione telematica di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 65 del CAD. I Gestori, che opereranno come Identity Provider, dovranno identificare i richiedenti le caselle PEC-ID esclusivamente secondo quanto disposto nelle regole tecniche; l’accesso al servizio di PEC-ID sarà consentito solo previa identificazione del titolare tramite certificato di autenticazione (CNS o CIE) o credenziali di accesso comprendenti anche una OTP.

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Le novità in materia di conservazione informatica dei documenti

martedì, febbraio 21st, 2012

DigitPA ha predisposto, ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale, la bozza delle nuove regole tecniche in materia di  sistemi di conservazione dei documenti informatici (come previste dagli articoli 20 commi 3 e 5-bis, 23-ter comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44-bis dello stesso CAD). Mentre tale bozza, dopo essere stata sottoposta a consultazione pubblica, è all’esame delle amministrazioni competenti, è stata già pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2012 la Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011, inerente alle modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti, pubblici e privati, che intendono svolgere attività di conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 44bis, comma 1, del CAD.

Di seguito riportiamo le predette novità normative (in formato PDF):

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L’iter delle nuove regole tecniche sulle firme elettroniche

domenica, febbraio 19th, 2012

Continua il cammino delle nuove regole tecniche sulle firme elettroniche. Dopo la consultazione pubblica effettuata a luglio 2011, il testo è stato inviato alla Conferenza Unificata e al Garante per la protezione dei dati personali; quindi il provvedimento è stato notificato alla Commissione europea, che farà pervenire eventuali osservazioni entro il prossimo 14 maggio 2012.

Scarica qui il nuovo testo in PDF delle “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, firme elettroniche qualificate, firme elettroniche digitali e validazione temporale dei documenti informatici

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L’accesso telematico delle pubbliche amministrazioni agli indirizzi PEC dei professionisti

martedì, ottobre 4th, 2011

Autore: Giorgio Rognetta (4 ottobre 2011)

Le novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico in materia di posta elettronica certificata (PEC) si affidano, per la loro concreta attuazione, ad un flusso sicuro di informazioni relative agli indirizzi, intercorrente tra pubbliche amministrazioni, ordini professionali, imprese e cittadini.

In effetti, se il mittente non ha la possibilità di fare affidamento su un determinato indirizzo PEC quale domicilio informatico del destinatario, le buone intenzioni del legislatore sono destinate a rimanere insoddisfatte.

Ci occupiamo, in questa sede, degli indirizzi PEC dei professionisti, e di come le pubbliche amministrazioni possano accedervi per gli adempimenti amministrativi di loro competenza: a tal fine è opportuno esaminare le norme in materia, indicando i passaggi principali.

1) D.L. 185/2008: obbligo di pubblicare gli elenchi dei professionisti

L’art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009) ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC (che i professionisti devono avere comunicato ai rispettivi ordini entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. n. 185).

Il comma 10 dello stesso art. 16 aggiunge che la consultazione telematica dei singoli indirizzi PEC debba avvenire liberamente e senza oneri, riservando alle sole pubbliche amministrazioni la possibilità di estrarre elenchi di indirizzi per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Non appena emanate le suddette norme, ci siamo permessi di rilevare che difettava una disciplina delle modalità di pubblicazione e consultazione di tali elenchi; infatti, tutto sembrava essere rimesso alla buona volontà (e all’inevitabile improvvisazione) degli ordini professionali, con conseguenze negative anche in tema di uniformità della gestione dei relativi flussi di indirizzi da parte dei soggetti interessati.

(continua…)

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Le nuove specifiche tecniche per il processo telematico

sabato, luglio 30th, 2011

Emanato dal Ministero della Giustizia – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati - il provvedimento del 18 luglio 2011, contenente “Specifiche tecniche previste dall’art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010″ (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2011, n. 175).

Leggi il provvedimento sul sito del Ministero.

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